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INCREMENTO DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI E PER

19/02/2010

INCREMENTO DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI E PER

AMPLIAMENTO DI DOTAZIONE ORGANICA

L’art. 15, comma 5, del Ccnl del 14 settembre 2000 prevede la possibilità di (…continua).

Risoluzione del Ministero dell’Interno

L’art. 15, comma 5, del Ccnl del 14 settembre 2000 prevede la possibilità di incrementare il fondo per le

politiche di sviluppo e per la produttività in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di

riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, sia con un aumento della dotazione

organica sia con una pianta organica invariata.

Per il Ministero dell’Interno tali risorse devono essere ricomprese tra le risorse decentrate stabili, qualora

vi sia un aumento della dotazione organica, altrimenti tra quelle variabili. L’incremento è consentito anche

se lo stesso determini il superamento del limite di spesa previsto nel 2004. In tal caso l’Ente, in relazione

al disposto di cui al comma 562 della legge n. 296/2006, non potrà procedere ad ’assunzione di nuovo

personale fatta salva l’eventuale deroga prevista dal comma 121 della legge n. 244 del 2007, così come

disposto dal comma 2 dell’art. 76 della legge n. 133/2008.

Risoluzione del Ministero dell’Interno

Prot. n. 15700 5F13 6714

Può un comune, non soggetto al patto di stabilità interno, incrementare il fondo di produttività al fine di

ovviare al limite della spesa di personale sostenuta nel 2004, tenuto conto dell’ampliamento della pianta

organica avvenuto a seguito della stabilizzazione di alcune unità di personale?

Al riguardo, si fa presente, in via generale, che l’art. 15, co. 5, del Ccnl del 14 settembre 2000 prevede la possibilità di

incrementare il fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi

di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, sia con un aumento della dotazione organica sia

con una pianta organica invariata.

Conseguentemente tali risorse devono essere ricomprese tra le risorse decentrate stabili, qualora vi sia un aumento

della dotazione organica, altrimenti tra quelle variabili.

Ciò posto, si rappresenta che l’ente, avendo attivato un nuovo servizio e ampliato il proprio organico, potrebbe

procedere all’incremento del fondo di produttività.

Ciò comporterebbe, comunque, un incremento della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nel 2004. Pertanto,

qualora l’ente nell’ambito della propria autonomia e della propria capacità di bilancio voglia procedere al predetto

incremento, con conseguente accrescimento della spesa di personale del 2004, non potrà allo stato attuale della

normativa, ex co. 562 della legge n. 296/2006, procedere all’assunzione di nuovo personale, fatta salva l’eventuale

deroga prevista dal co. 121 della legge n. 244 del 2007, così come disposto dal co. 2 dell’art. 76 della legge n.

133/2008.

Incremento del fondo di produttività per attivazione di nuovi servizi e per ampliame… Pagina 1 di 1

http://gespelnews.dbi.it/public/view/main.jsp?id=2865&stampa=1 24/02/2010

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