Tullio de Padua – Ariano Irpino Informazioni & Risposte

Tullio de Padua – Ariano Irpino
Personale degli enti locali. Art. 4, comma 6, del d.l. 101/2013, convertito in l. 125/2013. Stabilizzazioni.

 

ENTI LOCALI – PUBBLICO IMPIEGO: Personale degli enti locali. Art. 4, comma 6, del d.l. 101/2013, convertito in l. 125/2013. Stabilizzazioni.

 

L’art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001, cui rinvia il comma 6, dell’art. 4, del d.l. 101/2013 ai fini delle stabilizzazioni, richiama espressamente le pubbliche amministrazioni al rispetto del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica. 
Per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia è necessario pertanto rispettare detto limite di spesa, con riferimento sia alle disposizioni regionali prettamente finanziarie relative al patto di stabilità e al contenimento della spesa del personale, sia avuto riguardo alle ulteriori previsioni limitative contenute all’art. 13, comma 16, della l.r. 24/2009. 

 

Il Comune ha chiesto, in relazione al parere reso da questo Servizio con nota prot. n. 2400 del 27.01.2014, di conoscere se per gli educatori dei servizi educativi, scolastici, di integrazione scolastica e ricreatori, per i quali la l.r. 5/2013 ha introdotto una specifica deroga assunzionale all’art. 13, comma 16-bis, lett. a), punto 1-quater, della l.r. 24/2009 [1], risulti ‘corretto avviare le procedure di stabilizzazione nel limite del 50% dei posti vacanti al fine di garantire l’adeguato accesso dall’esterno, fermo restando che l’altro 50 % dei posti verrà coperto con una procedura concorsuale ordinaria‘. Le procedure di stabilizzazione del personale precario, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 6, del d.l. 101/2013, convertito in l. 125/2013, si configurano come procedure di reclutamento speciale, distinte quindi dalle ordinarie procedure di reclutamento (concorsi pubblici). Trattandosi di procedure speciali, disciplinate da apposita normativa, trova applicazione quanto espressamente previsto dalla medesima disposizione che ne consente l’effettuazione: pertanto, per le stabilizzazioni è necessario rispettare il preciso limite di spesa per assunzioni imposto dal legislatore statale, limite inderogabile e, pertanto, non superabile. A tal proposito, si osserva che l’art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, cui rinvia il comma 6, dell’art. 4, del d.l. 101/2013 ai fini delle stabilizzazioni, richiama espressamente le pubbliche amministrazioni al rispetto del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica. Pertanto, per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, è necessario rispettare detto limite di spesa, con riferimento sia alle disposizioni regionali prettamente finanziarie relative al patto di stabilità e al contenimento della spesa del personale, sia avuto riguardo alle ulteriori previsioni limitative contenute nell’art. 13 della l.r. n. 24/2009, con riferimento quindi anche al comma 16 del medesimo articolo, che prevede un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell’esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell’esercizio stesso. Si ritiene, pertanto, che il computo del 50% delle risorse disponibili per le procedure di stabilizzazione vada effettuato tenuto conto anche delle su esposte limitazioni. Ad ogni buon conto si demandano all’attenta valutazione dell’Ente le determinazioni del caso, in relazione a quanto già operato complessivamente nel periodo pregresso ai fini assunzionali, tenendo conto anche della richiamata sentenza n. 54/2014 della Corte Costituzionale e degli eventuali correttivi che potrebbero essere apportati in applicazione dei principi affermati dalla medesima. Per quanto concerne il computo delle risorse disponibili, si osserva che una sezione regionale di controllo della Corte dei conti [2] ha precisato che l’avvio delle procedure di stabilizzazione risulta espressamente subordinato al rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale. Infatti -evidenzia la Corte dei conti- l’inserimento del lavoratore nella stabile struttura dell’ente, lungi dal risolversi in una mera modificazione del contratto già in essere, richiede l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, come tale, rimane soggetto ai divieti e alle limitazioni previste in materia di assunzioni dalla legislazione vigente. Richiamando i vincoli assunzionali previsti, a livello statale, per gli enti soggetti al patto di stabilità, la Corte dei conti ha espressamente ritenuto che il comune possa procedere nel 2014 all’assunzione a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, commi 6 e seguenti, del d.l. 101/2013 (stabilizzazioni) esclusivamente in misura non superiore al 50 per cento del limite assunzionale (pari al 40 % della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente) di cui all’art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008 [3]. Resta fermo che il residuo 50% delle risorse disponibili sarà utilizzato dall’Ente per assunzioni mediante procedure di reclutamento ordinario (concorso pubblico), dovendo comunque garantire un adeguato accesso dall’esterno, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1, del d.lgs. 165/2001 [4]. La Corte dei conti ha peraltro precisato che la norma in materia di stabilizzazioni non richiede che le procedure esterne siano attivate contestualmente all’indizione delle procedure riservate ai precari [5].

[1] Al riguardo, si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza 27.03.2014, n. 54, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli art. 12, comma 30 e 14, commi 43 e 44, della l.r. 22/2010 (Legge finanziaria 2011). In particolare, il comma 43 dell’art. 14 aveva inserito il comma 16-bis) dell’art. 13 della l.r. 24/2009. [2] Cfr. Lombardia, 78/2014/PAR. [3] Limiti assunzionali stabiliti dalla citata normativa statale. [4] L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno. Secondo l’orientamento consolidato della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 90/2012), non può essere riservata a concorsi interni una quota superiore al 50 per cento dei posti disponibili. [5] Cfr. sez. reg. di controllo per la Liguria, deliberazione n. 76/2013 (12.05.2014  link a www.regione.fvg.it).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *