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ENTI LOCALI – PUBBLICO IMPIEGO: Premi illegittimi, paga anche l’Oiv

ENTI LOCALI – PUBBLICO IMPIEGO: Premi illegittimi, paga anche l’Oiv. Responsabilità. Sanzionabili gli organi e i nuclei di valutazione. Anche il nucleo di valutazione o l’organismo indipendente di valutazione rispondono di danno erariale in presenza di erogazioni di premi senza un’accurata valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la sentenza 05.05.2014 n. 403, condanna i componenti del Nucleo di valutazione che hanno svolto con superficialità i compiti assegnati dal legislatore.
Il caso preso in esame riguarda l’erogazione di una indennità di risultato, per la quale l’organo valutatore avrebbe dovuto certificare il raggiungimento degli obiettivi previsti, a cadenze ben prestabilite. In effetti, nel caso in esame, non erano stati presentati documenti di rendicontazione dell’operato da parte del dirigente e, nonostante ciò, il nucleo di valutazione ha certificato il raggiungimento dei risultati.

Secondo la Corte dei conti, invece, l’organismo avrebbe dovuto svolgere un’accurata istruttoria, prima di giungere alla formulazione di una proposta valutativa così positiva, che ha permesso al dirigente di lucrare un’indennità di risultato, a fronte dello svolgimento di un’attività i cui esiti positivi non è dato sapere quali siano stati.

A nulla è valsa la difesa dei componenti il Nucleo, basata sull’affermazione che l’attività dell’organismo di valutazione abbia solo una funzione istruttoria, in quanto spetta ad altri soggetti dell’ente l’effettivo potere decisionale, con relativa discrezionalità, alla liquidazione di un compenso.

Questo aspetto ha solo dato la possibilità alla Corte di attenuare, con una riduzione del 30%, il danno in campo ai membri del Nucleo, ma non di esonerarli da grave responsabilità, in quanto la sottoscrizione della scheda di valutazione è avvenuta con macroscopica superficialità e senza minimamente preoccuparsi che, a fronte di tale sottoscrizione, sarebbero state ingiustificatamente erogate risorse pubbliche.

La sentenza offre lo spunto per sottolineare un ruolo non marginale dei soggetti valutatori all’interno degli enti locali. Non a caso, il legislatore, con la Riforma Brunetta, quando ha istituito l’organismo indipendente di valutazione (non obbligatorio presso i comuni, che possono continuare a mantenere i Nuclei di valutazione), ha affidato allo stesso una serie di adempimenti che vanno ben oltre la semplice compilazione di una tabella di punteggi, facendone addirittura il garante di tutte le procedure finalizzate all’erogazione dei premi ai dipendenti pubblici (articolo Il Sole 24 Ore del 02.06.2014).

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