(Eliminazione del trattenimento in servizio)……………………………………………………………………………………. 2
(Semplificazione e flessibilità nel turn over)…………………………….. 2
(Mobilità obbligatoria e volontaria)…………………………………………… 3
(Assegnazione di nuove mansioni)…………………………………………. 5
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)………… 6
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)………….. 6
(Conferma dei contingenti per il conferimento degli incarichi dirigenziali negli Enti locali)……….. 6
(Disposizioni sul personale dirigenziale degli Enti locali)………………………………………………………. 6
(Censimento degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)…………. 7
(Riduzione dei costi del Formez)……………………………………… 8
(Unificazione delle Scuole di formazione)………………………… 9
(Componenti delle autorità indipendenti)……………………….. 10
(Personale e gestione delle autorità indipendenti)…………. 11
(Definizione delle attribuzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione e del Dipartimento della funzione pubblica)…………………………………………………. 11
(Istituzione archivio unico e annotazione nella carta di circolazione dei dati di proprietà)……….. 12
(Segnalazione certificata di inizio di attività……………………. 14
(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia edilizia) …………… 14
(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)…………………………………………………………. 15
(Responsabilità fiscale solidale dell’appaltatore)…………. 19
(Semplificazioni per i soggetti con disabilità)……………….. 19
(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche) …… 20
(Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni statali)……………. 20
(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)……………………… 21
(Divieto di transazioni della p.a. con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono
l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)…………………….. 22
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici)
(Liti temerarie)………………………………………………………………………………………………………………. 24
7 giugno 2014
Art.1
(Eliminazione del trattenimento in servizio)
1. Sono abrogati l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l’articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
Art.2
(Semplificazione e flessibilità nel turn over)
5. Le amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono, entro il 31 dicembre 2014, a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di cui al presente articolo e a ridurre entro il 31 dicembre 2015, secondo i rispetti ordinamenti, le dotazioni organiche dirigenziali nel rispetto del principio della coincidenza tra numero di dirigenti in servizio alla medesima data, comprensivo dell’assunzione prevista di eventuali vincitori, e numero di posti di funzione di livello dirigenziale.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per il biennio 2014-2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento per l’anno 2018. Per le province permane il divieto previsto dall’articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli enti di cui al presente comma adottano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, misure attuative dei principi di cui ai commi 4 e 5.
7. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.
8. All’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole “Per il
quinquennio 2010–2014″ sono sostituite dalle seguenti “Per il quadriennio 2010–2013″.
9. All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) è abrogato il comma 9;
b) al comma 14 è soppresso l’ultimo periodo.
10. E’ abrogato l’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art.3
,(Mobilità obbligatoria e volontaria)
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto
di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto dall’amministrazione di provenienza entro due mesi dalla data di richiesta da parte dell’amministrazione di destinazione. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.
2.bis. Ferma restando la previsione di cui all’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure di mobilità finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento secondo la tabella adottata ai sensi dell’articolo 29-bis; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.”
“L’ammontare complessivo del trattamento economico spettante al personale trasferito per processi di mobilità costituisce risparmio e, conseguentemente, determina economia di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorre, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio, salvo che non sia destinato all’acquisizione di altro personale mediante processi di mobilità.”
a) al comma 1 dopo le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti “effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni”; sono soppresse le parole “anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo” e le parole “dandone immediata comunicazione” sono sostituite dalle seguenti “dando immediata comunicazione degli eventuali soprannumeri o eccedenze”;
b) il commi 4 e 5 sono così sostituiti. “4. Nei casi previsti dal comma 1 e di processi di riorganizzazione degli uffici che comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità.
5. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede, alla risoluzione unilaterale, senza possibilità di sostituzione, del rapporto di lavoro di coloro che entro il biennio successivo maturano il diritto all’accesso al trattamento pensionistico con conseguente corresponsione del relativo trattamento. In subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 comma 2.”
c) il comma 6 è abrogato;
d) al comma 7 le parole “dalla comunicazione” sono sostituite dalle seguenti “dall’informazione”;
e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “9. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Le amministrazioni che hanno dichiarato l ‘esubero di personale collocato in disponibilità ai sensi dei commi 7 e 8 non possono effettuare nuove assunzioni a qualunque titolo nel profilo professionale corrispondente a quello del personale collocato in disponibilità.”
Art.4
(Assegnazione di nuove mansioni)
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.”
b) alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: “Entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33, comma 8 il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33 comma 8.”.
c) il comma 6 è così sostituito “6. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all’articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell’articolo 23-bis il termine di cui all’articolo 33 comma 8 resta sospeso e l’onere retributivo è a carico dall’amministrazione o dell’ente che utilizza il dipendente.”.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568–ter è inserito il seguente: “568–quater. Il personale di cui al comma 568–ter può presentare alla società di cui al comma 563, di cui è dipendente, istanza di ricollocazione in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione.”.
Art.5
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)
1. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Alle suddette amministrazioni è altresì fatto divieto di conferire a soggetti collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o cariche in organi delle amministrazioni di cui al primo periodo.”.
Art.6
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)
Art.7
(Conferma dei contingenti per il conferimento degli incarichi dirigenziali negli Enti locali)
1. Nelle more di un’organica rivisitazione della disciplina relativa al conferimento di incarichi dirigenziali a termine, di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, sono confermati, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque nel limite massimo del 30 per cento della dotazione organica dirigenziale dell’ente per gli enti che hanno più di tre dirigenti, i contingenti definiti dagli enti locali con proprio regolamento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa per il personale e nel rispetto del patto di stabilità interno.
Art.8
(Disposizioni sul personale dirigenziale degli Enti locali)
a) il comma 1 dell’articolo è sostituito dal seguente: “1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non
superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. La selezione è condotta sulla base della previa definizione del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche dell’Ente. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, una formazione universitaria e un’adeguata esperienza professionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell’amministrazione,
docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell’organo di
direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi
1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”
Art.9
(Censimento degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)
1. Al fine di procedere al riordino e a eventuali accorpamenti degli enti pubblici e di interesse pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte sugli enti pubblici e su quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria. Nel sistema sono inseriti informazioni generali, dati organizzativi e contabili e proposte di intervento da ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abilitata dal suddetto Dipartimento. Le amministrazioni inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall’abilitazione all’inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.
Art.10
(Riduzione dei costi del Formez)
1. Al fine di contribuire alle politiche di contenimento della spesa pubblica, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3 – 1. Sono organi di Formez PA:
a) il consiglio di amministrazione, presieduto dall’amministratore delegato;
b) il collegio dei revisori;
c) l’assemblea.
5. I compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell’Associazione.»;
b) all’articolo 4, comma 1, le parole “il presidente”, ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “l’amministratore delegato”.
Art.11
(Unificazione delle Scuole di formazione)
1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l’Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente;
3) presenza nel comitato di gestione di rappresentanti designati dalle amministrazioni competenti nelle materie di ciascun dipartimento.
dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell’amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari che hanno optato per il regime di tempo pieno. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione è rideterminato il trattamento economico complessivo dei docenti ordinari e dei ricercatori transitati alla Scuola al fine di rendere omogeneo il compenso relativo all’attività di docenza con quello dei professori universitari ordinari che hanno optato per il regime di tempo pieno, con il progressivo riassorbimento dell’eventuale maggiore trattamento in godimento a valere sugli aumenti e gli adeguamenti
Art.12
(Componenti delle autorità indipendenti)
3. All’articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “tre”;
b) dopo le parole: “i componenti” sono inserite le seguenti: “e i dirigenti”.
Art.13
(Personale e gestione delle autorità indipendenti)
1. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Autorità per vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale anticorruzione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali delle autorità indipendenti si svolgono mediante concorsi unici, con cadenza annuale, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi. Sono nulle le procedure concorsuali avviate in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni.
2. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno tre organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall’applicazione del presente comma devono derivare, entro l’anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli organismi nell’anno 2013.
3. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma ‘449, al secondo periodo, dopo le parole “e successive modificazioni,” sono aggiunte le seguenti: ” nonché le autorità indipendenti,”;
b) all’articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: “le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” sono aggiunte le seguenti: ” nonché le autorità indipendenti,”.
4. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio, individua uno o più edifici contigui da adibire a sede comune degli organismi di cui al comma 1. Entro il 30 giugno 2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici nei predetti edifici.
5. L’articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.
Art.14
(Definizione delle attribuzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione e del Dipartimento della
funzione pubblica)
7 giugno 2014
Art.15
(Istituzione archivio unico e annotazione nella carta di circolazione dei dati di proprietà)
1.A1 fine della semplificazione delle procedure e della riduzione degli oneri a carico dell’utenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi anche dei soggetti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, presso i quali è attivo lo sportello telematico dell’automobilista, rilascia la carta unica del veicolo nella quale sono annotati i dati relativi alla proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. I medesimi uffici provvedono alla archiviazione in formato elettronico della relativa documentazione all’interno dell’archivio unico istituito ai sensi della presente legge presso il medesimo Ministero.
870, le tariffe relative alle operazioni di cui al comma 1, nonché i corrispettivi relativi agli adempimenti di cui al comma 2.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente parziale utilizzo della quota delle entrate prevista dal comma 5.
Art.16
(Segnalazione certificata di inizio di attività)
1. Alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, comma 3, è soppresso il seguente periodo: «E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.».;
b) all’articolo 19 è soppresso il comma 4;
c) all’articolo 21-nonies, comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, l’annullamento d’ufficio ai sensi del precedente periodo non può essere mai disposto per vizi formali del provvedimento, come indicati al comma 2 del precedente articolo 21-octies.»
d) all’articolo 21-nonies, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L’annullamento di cui al primo comma di provvedimenti incidenti sull’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa può essere adottato entro e non oltre due anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento e solo in presenza di un interesse pubblico che attiene al pericolo di una danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati. L’annullamento d’ufficio adottato oltre il richiamato termine di tre anni è nullo.»;
e) dopo l’articolo 21-nonies è inserito il seguente: «21-decies. Competenza sulla revoca e l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti incidenti sull’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa. I provvedimenti di revoca di cui all’articolo 21-quinquies e di annullamento d’ufficio di cui all’articolo 21-nonies che incidono sull’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa possono essere adottati, nel caso di amministrazione statale, dal dirigente individuato dall’organo di governo tra le figure apicali massime dell’amministrazione centrale. Nell’ipotesi di omessa individuazione i relativi poteri sono attribuiti al dirigente generale dell’amministrazione centrale di appartenenza. Per le Regioni e gli enti territoriali, gli stessi poteri sono attribuiti al Segretario dell’ente.».
Art.17
(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia edilizia)
a) all’articolo 20 (R), il comma 7 è sostituito dal seguente: «7.(L). I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;
b) all’articolo 25 (L), comma 5 ter le parole ” le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis e” sono soppresse.
Art.18
(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3 (L), comma.2, ‘le parole “dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
b) dopo l’articolo 3 (L) è inserito. il seguente:
“Art. 3-bis. 11 Ai fini déll’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:
a) interventi “di carattere primario” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;
2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi “di carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a. 3);
c) interventi “minori” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale,
degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.”;
c) l’articolo 65 (R) è sostituito dal seguente: “Art. 65 (L) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6)
1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del.committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell’opera; firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione
dell’avvenuto deposito su una copia del progetto e della relazione di cui al comma 3.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e
provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
9. Per gli interventi di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettera b), numero 1, le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.”;
d) all’articolo 67:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha centoventi giorni di tempo per depositare il collaudo.”;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all’articolo 3–bis, comma 1, lett. a), ne trasmette copia all’Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.”;
4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8–bis. Per gli interventi di cui all’articolo 3–bis, comma 1, lettera b), numero 1, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”;
e) all’articolo 90 (L):
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. E’ consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.”.
2) il comma 2 è soppresso;
t) l’articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:
“Art. 93 (L) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19)
g) all’articolo 94:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di “carattere
primario”, di cui all’art. 3-bis, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.”;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1.bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse
strategico e rilevante, di cui all’art. 3-bis, comma 1 lettera a), numero 4.
1.ter Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.”;
h) l’articolo 104 è sostituito dal seguente:
“Art. 104 (L) Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
2. Le linee guida di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b) sono adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art.19
(Responsabilità fiscale solidale dell ‘appaltatore)
1. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
Art.20
(Semplificazioni per i soggetti con disabilità)
1. All’articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: “laurea in ingegneria” sono inserite le seguenti: “, nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo gratuito”.
2. All’articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4.”.
3. All’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012 , n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Il comune può inoltre stabilire” sono sostituite dalle seguenti: “Il comune inoltre stabilisce”;
b) dopo le parole: “n. 503, e” è inserita la parola: “può”.
4. All’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: “Le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento” sono inserite le seguenti: “, ai soggetti riconosciuti ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, o sordi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381”.
5. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell’articolo 2, la parola “novanta” è sostituita dalla parola “quarantacinque”;
b) al comma 3–bis dell’articolo 2, la parola “centottanta” è sostituita dalla parola “novanta”;
c) dopo il comma 3–ter dell’articolo 2, è inserito il seguente comma: “3–quater . Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell’interessato e in assenza dell’accertamento di cui al comma 2, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione.”.
6. Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono
riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Art.21
(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)
1. All’articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1–bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.”.
Art.22
(Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni statali)
1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta per l’adozione dei provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di diverse amministrazioni statali, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l’amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie, il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare la proroga di quindici giorni del predetto termine.
Art.23
(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f-bis), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, se determinano l’erogazione di somme di importo complessivo superiore a 10.000 euro a favore dello stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario;”;
b) alla lettera f-ter), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, se determinano l’erogazione di somme di importo complessivo superiore a 10.000 euro a favore dello stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario;”.
2. All’articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate’ dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.”.
3. All’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Avverso la delibera della Sezione regionale e i provvedimenti amministrativi consequenziali di cui al comma 2, secondo periodo, è ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’articolo 243- quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.
4. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 2, le parole “Ogni sei mesi” sono sostituite dalla parola “annualmente” e le parole “nel semestre” sono sostituite dalle parole “nell’anno”;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:”6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno.”;
3) al comma 12 è aggiunto il seguente periodo: “Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;
b) all’articolo 6, comma 4, le parole da: “In presenza” fino a: “delle norme” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi”.
5. All’articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;
b) al comma 7, dopo la parola “liste”, sono aggiunte le seguenti parole: “per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.”.
6. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l’effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l’effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.”
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3–bis. Gli Uffici di controllo si pronunciano nei termini di cui all’articolo 8. La Corte dei conti si pronuncia nei termini di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.”.
Art.24
(Divieto di transazioni della p. a. con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono
l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)
Art.25
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici)
Art.26
(Liti temerarie)
1. All’articolo 26 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino al 10% del valore della causa.”.
Allegato A