Tullio de Padua – Ariano Irpino Informazioni & Risposte

Tullio de Padua – Ariano Irpino
Riforma PA Renzi-Madia: il testo della bozza

(Eliminazione del trattenimento in servizio)……………………………………………………………………………………. 2

(Semplificazione e flessibilità nel turn over)…………………………….. 2

(Mobilità obbligatoria e volontaria)…………………………………………… 3

(Assegnazione di nuove mansioni)…………………………………………. 5

(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)………… 6

(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)………….. 6

(Conferma dei contingenti per il conferimento degli incarichi dirigenziali negli Enti locali)……….. 6

(Disposizioni sul personale dirigenziale degli Enti locali)………………………………………………………. 6

(Censimento degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)…………. 7

(Riduzione dei costi del Formez)……………………………………… 8

(Unificazione delle Scuole di formazione)………………………… 9

(Componenti delle autorità indipendenti)……………………….. 10

(Personale e gestione delle autorità indipendenti)…………. 11

(Definizione delle attribuzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione e del Dipartimento della funzione pubblica)…………………………………………………. 11

(Istituzione archivio unico e annotazione nella carta di circolazione dei dati di proprietà)……….. 12

(Segnalazione certificata di inizio di attività……………………. 14

(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia edilizia) …………… 14

(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)…………………………………………………………. 15

(Responsabilità fiscale solidale dell’appaltatore)…………. 19

(Semplificazioni per i soggetti con disabilità)……………….. 19

(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche) …… 20

(Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni statali)……………. 20

(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)……………………… 21

(Divieto di transazioni della p.a. con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono

l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)…………………….. 22

(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici)

(Liti temerarie)………………………………………………………………………………………………………………. 24

 

7 giugno 2014

Art.1

(Eliminazione del trattenimento in servizio)

1. Sono abrogati l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l’articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

Art.2

(Semplificazione e flessibilità nel turn over)

  1. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, con esclusione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento per l’anno 2018.
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi 1’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 60 per cento nell’anno 2016, dell’80 per cento nell’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è abrogato l’articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Per gli enti di ricerca resta fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
  4. Le amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono bandire per gli anni 2014-2015 concorsi per dirigenti. Le procedure concorsuali da dirigente, bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concluse ai fini dell’assunzione dei vincitori. Fermo restando l’utilizzo di graduatorie da dirigente vigenti per l’assunzione dei relativi vincitori, lo scorrimento delle stesse per l’assunzione di idonei è sospeso fino al 31 dicembre 2015. I risparmi da cessazione del personale dirigenziale utilizzabili negli anni 2014 e 2015, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo, sono destinati all’assunzione dei vincitori e, in assenza, al reclutamento di funzionari.

5.  Le amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono, entro il 31 dicembre 2014, a                  rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione                alle misure di cui al presente articolo e a ridurre entro il 31 dicembre 2015, secondo               i rispetti ordinamenti, le dotazioni organiche dirigenziali nel rispetto del principio     della coincidenza tra numero di dirigenti in servizio alla medesima data, comprensivo                       dell’assunzione prevista di eventuali vincitori, e numero di posti di funzione di livello dirigenziale.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per il biennio 2014-2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento per l’anno 2018. Per le province permane il divieto previsto dall’articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli enti di cui al presente comma adottano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, misure attuative dei principi di cui ai commi 4 e 5.

7. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

8. All’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole “Per il

quinquennio 20102014″ sono sostituite dalle seguenti “Per il quadriennio 20102013″.

9. All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a)      è abrogato il comma 9;

b)      al comma 14 è soppresso l’ultimo periodo.

10. E’ abrogato l’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art.3

,(Mobilità obbligatoria e volontaria)

  1. I commi da 1 a 2bis dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:

“1.             Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto
di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto dall’amministrazione di provenienza entro due mesi dalla data di richiesta da parte dell’amministrazione di destinazione. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.

 

  1. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, le sedi delle
    amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, collocate a una distanza non superiore 
    ai 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito all’atto della prima assegnazione, si configurano come medesima unità produttiva ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o in altra, previo accordo tra le amministrazioni interessate, nell’ambito della medesima unità produttiva di cui al presente comma. Sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive, anche con riferimento a piani di razionalizzazione o di riordino, nonché di criteri datoriali, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, possono essere disposti trasferimenti dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, presso unità produttive diverse della stessa o di altra amministrazione, previo accordo, collocate oltre i 50 ed al di sotto dei 100 chilometri di distanza da quella cui il lavoratore è adibito. Secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva i trasferimenti di cui al presente comma sono consentiti anche in unità produttive diverse collocate oltre i 100 chilometri di distanza da quella cui il lavoratore è adibito. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, con la conferenza unificata, possono essere disposte misure volte ad agevolare i processi di mobilità volontaria e quelli di cui al presente comma, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma.

2.bis. Ferma restando la previsione di cui all’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure di mobilità finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento secondo la tabella adottata ai sensi dell’articolo 29-bis; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.”

  1. E’ abrogato l’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  2. In sede di prima applicazione, e fino all’entrata in vigore del decreto ivi previsto, l’allegato
    A del presente decreto costituisce la tabella di equiparazione di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (allegare tabella)
  3. All’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è, in fine, aggiunto il seguente periodo:

“L’ammontare complessivo del trattamento economico spettante al personale trasferito per processi di mobilità costituisce risparmio e, conseguentemente, determina economia di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorre, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio, salvo che non sia destinato all’acquisizione di altro personale mediante processi di mobilità.”

  1. All’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti “effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni”; sono soppresse le parole “anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo” e le parole “dandone immediata comunicazione” sono sostituite dalle seguenti “dando immediata comunicazione degli eventuali soprannumeri o eccedenze”;

b)      il commi 4 e 5 sono così sostituiti. “4. Nei casi previsti dal comma 1 e di processi di riorganizzazione degli uffici che comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità.

5. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede, alla risoluzione unilaterale, senza possibilità di sostituzione, del rapporto di lavoro di coloro che entro il biennio successivo maturano il diritto all’accesso al trattamento pensionistico con conseguente corresponsione del relativo trattamento. In subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 comma 2.”

c)      il comma 6 è abrogato;

d)     al comma 7 le parole “dalla comunicazione” sono sostituite dalle seguenti “dall’informazione”;

e)      dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “9. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Le amministrazioni che hanno dichiarato l ‘esubero di personale collocato in disponibilità ai sensi dei commi 7 e 8 non possono effettuare nuove assunzioni a qualunque titolo nel profilo professionale corrispondente a quello del personale collocato in disponibilità.”

Art.4

(Assegnazione di nuove mansioni)

  1. All’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.”

b)      alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: “Entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33, comma 8 il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33 comma 8.”.

c)      il comma 6 è così sostituito “6. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all’articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell’articolo 23-bis il termine di cui all’articolo 33 comma 8 resta sospeso e l’onere retributivo è a carico dall’amministrazione o dell’ente che utilizza il dipendente.”.

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568ter è inserito il seguente: “568quater. Il personale di cui al comma 568ter può presentare alla società di cui al comma 563, di cui è dipendente, istanza di ricollocazione in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione.”.

 

Art.5

(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

1. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Alle suddette amministrazioni è altresì fatto divieto di conferire a soggetti collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o cariche in organi delle amministrazioni di cui al primo periodo.”.

Art.6

(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)

  1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2; ivi compreso quello dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del 50% per ciascuna associazione sindacale.
  2. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi del comma 1 tra le associazioni sindacali.

Art.7

(Conferma dei contingenti per il conferimento degli incarichi dirigenziali negli Enti locali)

1. Nelle more di un’organica rivisitazione della disciplina relativa al conferimento di incarichi dirigenziali a termine, di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, sono confermati, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque nel limite massimo del 30 per cento della dotazione organica dirigenziale dell’ente per gli enti che hanno più di tre dirigenti, i contingenti definiti dagli enti locali con proprio regolamento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa per il personale e nel rispetto del patto di stabilità interno.

Art.8

(Disposizioni sul personale dirigenziale degli Enti locali)

a)      il comma 1 dell’articolo è sostituito dal seguente: “1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non

superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da

ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. La selezione è condotta sulla base della previa definizione del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche dell’Ente. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, una formazione universitaria e un’adeguata esperienza professionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell’amministrazione,

docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell’organo di

direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni

professionali.”;

b)      il comma 5 è sostituito dal seguente: “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi

1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”

  1. L’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.
  2. All’articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periódi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009.”.

Art.9

(Censimento degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)

1. Al fine di procedere al riordino e a eventuali accorpamenti degli enti pubblici e di interesse pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte sugli enti pubblici e su quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria. Nel sistema sono inseriti informazioni generali, dati organizzativi e contabili e proposte di intervento da ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, abilitata dal suddetto Dipartimento. Le amministrazioni inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall’abilitazione all’inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

  1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all’attività delle amministrazioni pubbliche con le stesse modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inseriscono i dati relativi all’attività di produzione di beni e servizi strumentali.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché quelle acquisite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l’accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L’elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all’obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e sul quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I commi da 587 a 591 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Art.10

(Riduzione dei costi del Formez)

1. Al fine di contribuire alle politiche di contenimento della spesa pubblica, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3 – 1. Sono organi di Formez PA:

a)    il consiglio di amministrazione, presieduto dall’amministratore delegato;

b)   il collegio dei revisori;

c)    l’assemblea.

  1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, nonché da altri tre membri, di cui due designati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e uno dall’assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
  2. Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno un amministratore delegato, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione Formez PA. L’amministratore delegato è nominato tra i due membri designati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione o dall’assemblea e dura in carica tre anni.
  3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle  finanze e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di presidente.

5. I compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali sono definiti dallo statuto dell’Associazione.»;

b) all’articolo 4, comma 1, le parole “il presidente”, ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “l’amministratore delegato”.

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nomina un Commissario straordinario con il compito di proporre le modifiche statutarie conseguenti alle disposizioni del presente articolo, che vengono approvate previo parere vincolante del Dipartimento della funzione pubblica. Il Commissario propone altresì proposte di modifica al piano triennale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, che consentano una riduzione dei costi di gestione non inferiore al dieci per cento. Nelle more della predisposizione delle modifiche dello statuto dell’Associazione, il Commissario gestisce le attività dell’Associazione Formez PA. A far data dalla nomina del Commissario straordinario, decadono gli organi dell’Associazione Formez PA attualmente in carica. Il Commissario straordinario conclude il proprio mandato entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. Il costo complessivo degli organi di Formez PA nel triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non può superare il cinquanta per cento del costo complessivo sostenuto nel triennio precedente.

Art.11

(Unificazione delle Scuole di formazione)

  1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, l’Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica” te di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell’amministrazione prive del Centro residenziale sono soppresse. Le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell’amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati con il regolamento ‘di cui al cómma 2. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all’attività di formazione sono attribuite, nella misura dell’ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell’amministrazione ‘e versate, nella misura del venti per cento, all’entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.
  2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell’amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:

1)   organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;

2)   collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l’Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente;

3) presenza nel comitato di gestione di rappresentanti designati dalle amministrazioni competenti nelle materie di ciascun dipartimento.

  1. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore

dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell’amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari che hanno optato per il regime di tempo pieno. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione è rideterminato il trattamento economico complessivo dei docenti ordinari e dei ricercatori transitati alla Scuola al fine di rendere omogeneo il compenso relativo all’attività di docenza con quello dei professori universitari ordinari che hanno optato per il regime di tempo pieno, con il progressivo riassorbimento dell’eventuale maggiore trattamento in godimento a valere sugli aumenti e gli adeguamenti

  1. Il personale non docente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni’ dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione.
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo.

Art.12

(Componenti delle autorità indipendenti)

  1. I componenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale anticorruzione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall’incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari alla durata legale dell’incarico precedentemente ricoperto.
  2. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l’articolo 29, è inserito il seguente: “Art. 29-bis. — 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nei tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481.”.

3. All’articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “tre”;

b)      dopo le parole: “i componenti” sono inserite le seguenti: “e i dirigenti”.

Art.13

(Personale e gestione delle autorità indipendenti)

1. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Autorità per vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale anticorruzione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali delle autorità indipendenti si svolgono mediante concorsi unici, con cadenza annuale, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi. Sono nulle le procedure concorsuali avviate in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni.

2. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno tre organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall’applicazione del presente comma devono derivare, entro l’anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli organismi nell’anno 2013.

3. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      all’articolo 1, comma ‘449, al secondo periodo, dopo le parole “e successive modificazioni,” sono aggiunte le seguenti: ” nonché le autorità indipendenti,”;

b)      all’articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: “le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” sono aggiunte le seguenti: ” nonché le autorità indipendenti,”.

4. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio, individua uno o più edifici contigui da adibire a sede comune degli organismi di cui al comma 1. Entro il 30 giugno 2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici nei predetti edifici.

5. L’articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.

Art.14

(Definizione delle attribuzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione e del Dipartimento della
funzione pubblica)

 

7 giugno 2014

  1. Al fine di concentrare l’attività dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio.
  2. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: “su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche” sono soppresse.
  3. Al fine di chiarire la titolarità delle attribuzioni in materia di prevenzione della corruzione, le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono trasferite all’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.).

Art.15

(Istituzione archivio unico e annotazione nella carta di circolazione dei dati di proprietà)

1.A1 fine della semplificazione delle procedure e della riduzione degli oneri a carico dell’utenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi anche dei soggetti previsti dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, presso i quali è attivo lo sportello telematico dell’automobilista, rilascia la carta unica del veicolo nella quale sono annotati i dati relativi alla proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. I medesimi uffici provvedono alla archiviazione in formato elettronico della relativa documentazione all’interno dell’archivio unico istituito ai sensi della presente legge presso il medesimo Ministero.

  1. Gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico concorrono alla formazione dei dati relativi alla proprietà dei veicoli ed accedono, attraverso apposite procedure applicative predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alle informazioni e ai documenti riguardanti la proprietà dei veicoli ai fini dell’espletamento dei servizi di competenza.
  2. Le funzioni di vigilanza e controllo dell’attività svolta dal pubblico registro automobilistico sono esercitate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura regolamentare il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, provvede alla attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo nonché al necessario adeguamento delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nell’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nell’articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187 e nel decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro tre mesi dalla entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, sono individuate, nell’ambito della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n.7 giugno 2014

870, le tariffe relative alle operazioni di cui al comma 1, nonché i corrispettivi relativi agli adempimenti di cui al comma 2.

  1. Al fine di svolgere le necessarie e indifferibili attività di vigilanza e controllo e di implementare i servizi offerti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, all’assunzione di 150 unità di personale, di cui almeno l’ottanta per cento con profilo tecnico ingegneristico; conseguentemente la pianta organico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è incrementata di un numero pari di unità di personale

Agli oneri derivanti dall’attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente parziale utilizzo della quota delle entrate prevista dal comma 5.

  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire l’imposta regionale di immatricolazione dei veicoli ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. L’immatricolazione dei veicoli è eseguita su tutto il territorio nazionale secondo le norme vigenti e con destinazione del gettito dell’imposta alla Regione o Provincia autonoma ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.
  3. L’imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 15, le cui misure possono essere aumentate fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di immatricolazione.
  4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano, entro dieci giorni dalla data di esecutività, l’istituzione o la modifica delle misure dell’imposta al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all’ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L’eventuale aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati a decorrere dalla predetta data di esecutività e, qualora esso sia disposto con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la comunicazione, opera dalla data della comunicazione stessa.
  5. Le regioni e le province autonome disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell’imposta regionale di immatricolazione e i relativi controlli. Tali attività, se non gestite direttamente, sono’ affidate ad un concessionario il quale riversa, alla tesoreria della regione o della provincia autonoma, titolare del tributo, le somme riscosse.
  6. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l’imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull’imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al successivo comma 15, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.
  7. Le controversie concernenti l’imposta regionale di immatricolazione sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  8. Le richieste di immatricolazione respinte dagli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono soggette, nel caso di ripresentazione, alla disciplina relativa all’imposta regionale vigente.
  9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le misure dell’imposta regionale di immatricolazione per tipo, categoria, emissioni e potenza dei veicoli.
  1. L’art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 è abrogato.
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli importi annuali delle tasse automobilistiche, così come determinati a norma dell’articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992, possono essere incrementati, per il solo 2015, sino ad un massimo del 12 per cento.
  3. L’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

Art.16

(Segnalazione certificata di inizio di attività)

1. Alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)         all’articolo 19, comma 3, è soppresso il seguente periodo: «E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.».;

b)        all’articolo 19 è soppresso il comma 4;

c)         all’articolo 21-nonies, comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, l’annullamento d’ufficio ai sensi del precedente periodo non può essere mai disposto per vizi formali del provvedimento, come indicati al comma 2 del precedente articolo 21-octies.»

d)        all’articolo 21-nonies, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L’annullamento di cui al primo comma di provvedimenti incidenti sull’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa può essere adottato entro e non oltre due anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento e solo in presenza di un interesse pubblico che attiene al pericolo di una danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati. L’annullamento d’ufficio adottato oltre il richiamato termine di tre anni è nullo.»;

e)         dopo l’articolo 21-nonies è inserito il seguente: «21-decies. Competenza sulla revoca e l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti incidenti sull’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa. I provvedimenti di revoca di cui all’articolo 21-quinquies e di annullamento d’ufficio di cui all’articolo 21-nonies che incidono sull’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa possono essere adottati, nel caso di amministrazione statale, dal dirigente individuato dall’organo di governo tra le figure apicali massime dell’amministrazione centrale. Nell’ipotesi di omessa individuazione i relativi poteri sono attribuiti al dirigente generale dell’amministrazione centrale di appartenenza. Per le Regioni e gli enti territoriali, gli stessi poteri sono attribuiti al Segretario dell’ente.».

Art.17

(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia edilizia)

 

a)    all’articolo 20 (R), il comma 7 è sostituito dal seguente: «7.(L). I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;

b)   all’articolo 25 (L), comma 5 ter le parole ” le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis e” sono soppresse.

  1. Fatta salva la disciplina regionale più favorevole, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, ai sensi della normativa statale e regionale, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate, dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
  2. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l’accertamento delle varianti in corso d’opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non dà luogo alla sospensione dei lavori prevista dall’articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art.18

(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      all’articolo 3 (L), comma.2, ‘le parole “dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

b)      dopo l’articolo 3 (L) è inserito. il seguente:

“Art. 3-bis. 11 Ai fini déll’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:

a) interventi “di carattere primario” nei riguardi della pubblica incolumità:

1)   gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;

2)   gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;

3)   le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

4)   gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

 

b) interventi “di carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità:

1)   le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

2)   le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a. 3);

c) interventi “minori” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale,

degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.”;

c) l’articolo 65 (R) è sostituito dal seguente: “Art. 65 (L) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6)

1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del.committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a)         il progetto dell’opera; firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b)        una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione

dell’avvenuto deposito su una copia del progetto e della relazione di cui al comma 3.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:

a)         i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all’articolo 59;

b)        per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c)         l’esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e

provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

9. Per gli interventi di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettera b), numero 1, le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.”;

d) all’articolo 67:

1)      il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa

comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.”;

2)      il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha centoventi giorni di tempo per depositare il collaudo.”;

3)      il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all’articolo 3bis, comma 1, lett. a), ne trasmette copia all’Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.”;

4)      dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8bis. Per gli interventi di cui all’articolo 3bis, comma 1, lettera b), numero 1, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”;

e) all’articolo 90 (L):

1)      il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. E’ consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.”.

2)      il comma 2 è soppresso;

t) l’articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:

“Art. 93 (L) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19)

  1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.
  2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
  3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.
  4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
  5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.
  6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
  7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103.”;

g) all’articolo 94:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di “carattere

primario”, di cui all’art. 3-bis, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.”;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1.bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse

strategico e rilevante, di cui all’art. 3-bis, comma 1 lettera a), numero 4.

1.ter Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.”;

h) l’articolo 104 è sostituito dal seguente:

“Art. 104 (L) Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

  1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell’ultimo titolo abilitativo rilasciato; sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l’entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme teoniehe, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell’espletamento della gara, prima dell’entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche;
  3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.
  4. L’Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.
  5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l’Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell’annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.
  6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.
  7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.”.

2. Le linee guida di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b) sono adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art.19

(Responsabilità fiscale solidale dell ‘appaltatore)

1. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.

Art.20

(Semplificazioni per i soggetti con disabilità)

1. All’articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: “laurea in ingegneria” sono inserite le seguenti: “, nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo gratuito”.

2. All’articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4.”.

3. All’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012 , n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      le parole: “Il comune può inoltre stabilire” sono sostituite dalle seguenti: “Il comune inoltre stabilisce”;

b)      dopo le parole: “n. 503, e” è inserita la parola: “può”.

4. All’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: “Le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento” sono inserite le seguenti: “, ai soggetti riconosciuti ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, o sordi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381”.

5. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      al comma 2 dell’articolo 2, la parola “novanta” è sostituita dalla parola “quarantacinque”;

b)      al comma 3bis dell’articolo 2, la parola “centottanta” è sostituita dalla parola “novanta”;

c)      dopo il comma 3ter dell’articolo 2, è inserito il seguente comma: “3quater . Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell’interessato e in assenza dell’accertamento di cui al comma 2, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione.”.

6. Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono

 

riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

  1. Ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’articolo 42ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa dí settore.
  2. All’articolo 42ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “che hanno ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione” sono soppresse.
  3. All’articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo è soppresso.
  4. All’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto in fine il seguente comma: “2bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.”.

Art.21

(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)

1. All’articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.”.

Art.22

(Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni statali)

1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta per l’adozione dei provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di diverse amministrazioni statali, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l’amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie, il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare la proroga di quindici giorni del predetto termine.

  1. Le richieste di modifica dell’amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta sono formulate in modo puntuale e sono recepite nel testo dall’amministrazione proponente nei trenta giorni successivi. Il Presidente del Consiglio decide sulle modifiche da apportare in caso di mancato accordo tra le amministrazioni.
  2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato il parere richiesto, l’assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito.

Art.23

(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      alla lettera f-bis), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, se determinano l’erogazione di somme di importo complessivo superiore a 10.000 euro a favore dello stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario;”;

b)      alla lettera f-ter), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, se determinano l’erogazione di somme di importo complessivo superiore a 10.000 euro a favore dello stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario;”.

2. All’articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate’ dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.”.

3. All’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Avverso la delibera della Sezione regionale e i provvedimenti amministrativi consequenziali di cui al comma 2, secondo periodo, è ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’articolo 243- quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

4. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 2, le parole “Ogni sei mesi” sono sostituite dalla parola “annualmente” e le parole “nel semestre” sono sostituite dalle parole “nell’anno”;

2)        il comma 6 è sostituito dal seguente:”6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno.”;

3)        al comma 12 è aggiunto il seguente periodo: “Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;

b) all’articolo 6, comma 4, le parole da: “In presenza” fino a: “delle norme” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi”.

5. All’articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    alla lettera c) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;

b)   al comma 7, dopo la parola “liste”, sono aggiunte le seguenti parole: “per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.”.

6. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l’effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l’effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.”

b)   dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3bis. Gli Uffici di controllo si pronunciano nei termini di cui all’articolo 8. La Corte dei conti si pronuncia nei termini di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.”.

Art.24

(Divieto di transazioni della p. a. con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono
l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)

  1. È vietata ogni transazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, aventi sede in Stati che non permettono l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo.
  2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora il soggetto residente proceda all’adeguamento di verifica del titolare effettivo della società o dell’ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

 

Art.25

(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici)

  1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l’offerta tecnica e l’offerta economica prodotta dal concorrente prima dell’accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 del decreto legislativo 163/2006.
  2. L’accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all’esito dell’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni ed i soggetti aggiudicatori.
  3. Fermo quanto disposto dall’articolo 46 del decreto legislativo 163/2006, il mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 del decreto legislativo 163/2006, determina l’esclusione del concorrente dalla gara, l’escussione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici per l’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 163/2006, e l’esecuzione dell’accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
  4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 163/2006.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.

 

Art.26

(Liti temerarie)

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino al 10% del valore della causa.”.

 

Allegato A

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