Pensione Anticipata – Penalizzazione
Cosa è – E’ una decurtazione che colpisce i lavoratori che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni. La decurtazione interessa in percentuale le anzianità maturate con il sistema retributivo.
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
Ad esempio un lavoratore che abbia compiuto i 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva nel 2014 e 58 anni di età potrà accedere alla pensione anticipata nel 2014 con una decurtazione del 6% sulle quote retributive di contributizione al 31.12.2011 (1% + 1% per i 60 e i 61 anni; 2% + 2% per gli anni 59 e 58).
La deroga del milleproroghe – Ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo tutta la contribuzione obbligatoria e da ricongiunzione, i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
La legge 125/2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 (in vigore dal 31 ottobre 2013) ha allungato tale elenco con i seguenti altri periodi (coperti da contribuzione figurativa) di astensione dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005, e per i congedi parentali di maternità e paternità stabiliti dal Testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
Rientrano, inoltre, nella valutazione: a) i periodi assicurativi derivanti da riscatto, secondo l’articolo 13 della legge 1338/1962 (contribuzione omessa e colpita dalla prescrizione): b) i periodi di effettiva contribuzione derivanti da totalizzazione estera; c) il congedo matrimoniale; d) le ferie; e) permessi retribuiti; f) i congedi e permessi per handicap (articolo 33 della legge 104/1992).
Non rilevano invece ai fini dell’esclusione delle penalità i periodi di cassa integrazione straordinaria e di mobilità, i contributi volontari, quelli per il riscatto del corso legale di laurea e i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata.
La tabella sottostante riepiloga la contribuzione utile e non utile per l’applicazione delle riduzioni in esame. Si ricorda anche che l’Inps ha precisato che eventuali periodi non utili possono essere recuperati attraverso “lavoro effettivo”.
Tipo di Contribuzione Penalità
Figurativa – Aspettativa ex L.300/1970 si
Figurativa – ASPI/ DS si
Figurativa – Calamità naturali si
Figurativa – CIG ordinaria no
Figurativa – CIG straordinaria si
Figurativa – Congedi parentali no
Figurativa – Congedi per assistere disabili no
Figurativa – Donazione sangue no
Figurativa – Malattia no
Figurativa – Maternità obbligatoria no
Figurativa – Mobilità si
Figurativa – Periodi di percezione Assegno di invalidità si
Figurativa – Persecuzione politica o razziale si
Figurativa – Servizio militare no
Figurativa – Tbc si
Figurativa – Vittime del terrorismo si
Maggiorazioni – Ciechi si
Maggiorazioni – Esposizione amianto si
Maggiorazioni – Esposizione rischio chimico si
Maggiorazioni – Invalidi oltre il 74% si
Maggiorazioni – Sordomuti si
Obbligatoria – Gestione Separata no
Obbligatoria – Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti no
Obbligatoria – Lavoro dipendente no
Ricongiunta – da contribuzione figurativa si
Ricongiunta – da lavoro effettivo no
Riscatto – Astensione facoltativa no
Riscatto – Contratti part-time si
Riscatto – Interr/sosp rapporto di lavoro si
Riscatto – Laurea si
Riscatto – Periodi di lavoro CEE* no
Riscatto – Periodi inattività lavori discontinuo si
Riscatto – Periodi senza obbligo contributivo si
Riscatto – Studi per inserimento lavoro si
Riscatto – Costituzione rendita ex art.13, legge 1338/62 no
Riscatto – Periodi di lavoro all’estero* no
Riscatto – Riconoscimento periodi lavoro in Libia* no
Volontaria – Gestione Separata si
Volontaria – Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti si
Volontaria – Lavoro dipendente si
* Il punto non è stato chiarito in via ufficiale. Tuttavia si ritiene che tale contribuzione sia assimilabile a lavoro effettivo.
La voce “no” indica i contributi che, sino al 31.12.2017, sono utili ad escludere la penalizzazione prevista per coloro che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età.
Da:PensioniOggi