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Donne:possibilità di andare in pensione

 

 

Regime Sperimentale Donna (Opzione Donna)

Cos’è: Le donne del settore pubblico e privato hanno la possibilità di andare in pensione a 57 anni e 3 mesi (58 e 3 mesi se autonome) con 35 anni di contributi a condizione di avere la pensione calcolata con il metodo contributivo

La riforma Fornero del 2011 ha confermato fino al 31 Dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. I requisiti restano quelli fissati dalla legge 243/04 distinti per le donne che lavorano come dipendenti e per le autonome: rispettivamente, 57 anni e 58 anni, a cui bisogna aggiungere, dal 1° gennaio 2013, il primo aumento di tre mesi dovuto alla speranza di vita. In entrambi i casi resta uguale il requisito dell’anzianità contributiva pari a 35 anni.

Per questa forma di pensione anticipata resta però in vigore il regime della finestra secondo cui l’assegno non viene erogato il mese successivo alla maturazione dei requisiti ma dopo un periodo di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. L’Inps ha chiarito che l’opzione per il contributivo è aperta sino al 31 dicembre 2015 a condizione che a questa data siano perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico. A tale data cioè deve anche essersi aperta la finestra mobile.

Questo significa che le lavoratrici dipendenti dovranno maturare i requisiti (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) entro il 30 Novembre 2014; le dipendenti del pubblico impiego iscritte all’ex Inpdap entro il 30 Dicembre 2014; le autonome entro il 31 Maggio 2014 (ma servono qui 58 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi).

La tabella sottostante riepiloga i requisiti che consentono il rispetto della decorrenza della prestazione entro il 31.12.2015.

Gli effetti della decurtazione – Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull’assegno che oscilla intorno 25-30% rispetto a quanto avrebbero ottenuto con il sistema misto. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell’età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.

Indicativamente la seguente tabella evidenzia l’impatto sull’assegno dell’opzione donna esercitata da quattro tipi di lavoratrici.

L’entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata – con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all’INPS – più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 – e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo – piu’ elevata sarà la riduzione dell’assegno pensionistico.

Limiti per la fruizione del regime sperimentale donna

Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

L’Inps ha precisato che possono accedere all’opzione donna le lavoratrici con un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano già maturato i requisiti per la  pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007; e quelle con anzianità contributiva inferiore, a condizione che non abbiano già esercitato in passato il diritto di opzione per il contributivo.

L’Istituto con il messaggio inps 7300/2010  ha indicato inoltre che non possono fruire dell’opzione le lavoratrici nei cui confronti operano i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità previgenti alla legge 243 del 2004 e successive modificazioni. A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria le lavoratrici in mobilità lunga e delle lavoratrici autorizzate ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007 (a condizione – si ritiene – che tali soggetti rientrino in una delle salvaguardie varate con il Dl 201/2011 e successivi provvedimenti). Indicazione peraltro ribadita di recente con il messaggio inps 219/2013  nel quale l’istituto ha ricordato che non possono beneficiare della sperimentazione le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di salvaguardia. Mentre nel caso in cui le stesse “non dovessero rientrare nel personale oggetto della deroga, allora sarà possibile presentare domanda di pensione di anzianità nel regime sperimentale”.

Con il sopra citato messaggio l’Inps ha anche ulteriormente ristretto il campo di operatività della norma precisando che l’opzione non può essere invocata qualora le assicurate abbiano perfezionato un diritto a pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, sia nel caso in cui il diritto è stato perfezionato entro il 31 dicembre 2011 sia qualora dovesse essere raggiunto con i piu’ elevati requisiti introdotti dalla Riforma Monti­Fornero.

Da: pensioni oggi

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