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Dl Riforma Pa, cambiano le regole sulla mobilità obbligatoria

Dl Riforma Pa, cambiano le regole sulla mobilità obbligatoria

La mobilità per i dipendenti pubblici sarà attenuata, in particolare per i dipendenti pubblici che hanno figli minori di 3 anni o afflitti da disabilità. Mentre per gli altri dipendenti pubblici servirà un accordo con i sindacati.

Sono le novità approvate ieri dalla Commissione Affari costituzionali della Camera che hanno riscritto l’articolo 4 del Dl 90/2014 nella versione attualmente vigente.

Com’è noto, l’articolo 4 ha precisato che le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva (ai sensi dell’articolo 2103), all’interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. Con la modifica approvata ieri si interviene dunque, da un lato, sui criteri per attivarla che andranno fissati con un decreto ministeriale da emanare previa «consultazione con le confederazioni rappresentative»; dall’altro, arrivano le deroghe già annunciate dal ministro della Pa, Maria Anna Madia, per i genitori con bambini di età inferiore ai 3 anni oppure colpiti da disabilità ai sensi della legge 104/92 e formalizzati in una proposta di modifica a firma Irene Tinagli (Sc). In entrambi i casi potranno essere spostati solo con il loro consenso.

Le amministrazioni che intendano procedere attivare la procedura di mobilità dovranno provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni. Dovrebbe poi essere confermata la possibilità, in via sperimentale (fino all’introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni standard), di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza.

da pensionioggi

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