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Decreto PA,tempi dimezzati per il riconoscimento dell’invalidità

 

 

 

Decreto Pa,tempi dimezzati per il riconoscimento dell’invalidità

 Tempidimezzatiperilriconoscimentodell’invalidità,estensione dell’efficaciadelriconoscimentoprovvisorio,    prorogaautomaticadelleprestazioniinfavoredeiminoridisabili chediventanomaggiorenni,più facilitazionineiconcorsiemaggioripostiperleautoriservatiincittà.

Sonoquesteleprincipalinovità”stabilizzate”conlaconversionedefinitivadell’articolo25deldl90/2014 avvenutaieriallaCamera.

In prima linea c’è il dimezzamento dei tempi per il riconoscimento da parte delle Commissioni mediche dello stato di invalidità.

Viene infatti ridotto da 90 a 45 giorni il termine oltre il quale- in assenza della pronuncia della commissione l’accertamento è effettuato, in via provvisoria dal medico specialista nella patologia del richiedente.

Vengono inoltre ampliati gli effetti di tale accertamento provvisorio, prevedendo che esso rilevi- oltre che per le agevolazioni lavorative stabilite, con riferimento ai soggetti con handicap in situazione di gravità, dall’art. 33 della L. 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni- anche ai fini dell’applicazione delle norme sull’assegnazione di sede (nell’ambito delle amministrazioni pubbliche) e sulle domande di trasferimento, di cui all’art. 21 della citata L .n. 104 del 1992, nonché delle norme sui riposi, i permessi e di congedi per l’assistenza a soggetti con handicap in situazione di gravità, di cui all’art.42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151,e successive modificazioni.

Passada 180 a 90 giorni il termine entro cui deve pronunziarsi la commissione medica nell’accertamento dell’invalidità e, viene previsto che la commissione medica, previa richiesta motivata dell’interessato, possa rilasciare, al termine della visita, un certificato provvisorio, il quale produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissionemedica dell’INPS.

Minori disabili – Innovazioni anche per i minori affetti da disabilità e titolari di una o più prestazioni economiche a carico dello Stato. In particolare si consente il riconoscimento provvisorio delle prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni ai minori titolari di indennità di frequenza a condizione che la domanda relativa a queste ultime sia stata presentata entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.

Viene inoltre rafforzata la garanzia – per il disabile o l’invalido civile titolare di altri benefici economici – della continuità dell’erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età. In tal caso le prestazioni continuano ad essere erogate, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, senza necessità di presentare domanda in via amministrativa.

Minori controlli sull’invalidità – Viene anche previsto che, nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservino i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura. Per costoro inoltre, la convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, sarà di competenza dell’INPS. Ci sarà poi l’esclusione dalle visite di controllo dello stato di invalidità in caso sia stata accertata una menomazione o una patologia stabilizzata o ingravescenti (con la soppressione quindi della condizione che tale accertamento abbia dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione).

Concorsi e Pubblico Impiego-Una serie di facilitazioni riguardano la partecipazione ai concorsipubblici. La persona affetta da invalidità pari o superiore all’80% non sarà infatti piu’ tenuta a sostenere la prova preselettiva, eventualmente inserita nei concorsi pubblici e negli esami di abilitazione alla professione. Inoltre i disabili, i quali abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici, possono essere assunti, ai fini dell’adempimento degli obblighi sul collocamento obbligatorio dei disabili (di cui alla L. 12 marzo 1999, n.68), anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Da pensionioggi

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