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Recuperi dai fondi integrativi se il contratto è illegittimo

ENTI LOCALI – PUBBLICO IMPIEGORecuperi dai fondi integrativi se il contratto è illegittimo. Personale. Le «istruzioni» della Conferenza unificata.

 

La partita della sanatoria dei contratti decentrati illegittimi si è formalmente conclusa, salvo che per la auspicata riforma della contrattazione, con la presa d’atto da parte della Conferenza Unificata, nella sua ultima riunione, del documento predisposto dal comitato costituito tra rappresentanti di ministeri, Comuni, Province e Regioni (anticipato sul Sole 24 Ore del 28 luglio).

Ma c’è da scommettere che, a parte possibili novità legislative, la questione si trascinerà ancora, perché i dubbi non sono interamente chiariti. Nel frattempo è stato firmato il contratto decentrato integrativo dei dipendenti del comune di Roma, che si muove lungo la stessa lunghezza d’onda del documento della Conferenza Unificata.Il documento compie cinque scelte chiare.

Gli enti: – devono verificare la legittimità dei fondi per le risorse decentrate e, in caso di illegittimità, recuperare le somme illegittimamente erogate; – devono controllare le modalità di utilizzazione del fondo; – devono applicare le sanzioni per i contratti illegittimi sottoscritti dopo il 31.12.2012 e per quelli che hanno disposto l’utilizzo in modo illegittimo del fondo in assenza dei presupposti per la sanatoria (cioè il rispetto del patto e dei vincoli alla spesa del personale, ivi compresi quelli dettati dal Dl 78/2010);- non devono recuperare dai singoli dipendenti nelle ipotesi in cui ricorrono le condizioni per la sanatoria;- possono applicare unilateralmente queste misure, rispettando l’obbligo della informazione ai soggetti sindacali.

Il documento chiarisce che il 100% dei risparmi provenienti dai piani di razionalizzazione può essere destinato al recupero delle somme illegittimamente erogate; che le scelte determinate dalla legislazione regionale non impugnata sono da considerare comunque legittime; che le relazioni sui piani di recupero devono essere analoghe a quelle sui contratti decentrati; che le amministrazioni che hanno superato il tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009 (vincolo peraltro abrogato dalla legge di conversione del Dl per gli enti “virtuosi”) per incarichi conferiti in precedenza non sono inadempienti e che i contratti decentrati stipulati prima dell’entrata in vigore della legge Brunetta vanno adeguati ad essa.

E inoltre rinvia, per la definizione delle modalità di calcolo della riduzione del fondo per le risorse decentrate a seguito di diminuzione del personale, ad una futura intesa.

Tra i tanti aspetti non chiariti ricordiamo: come si devono computare i risparmi derivanti dai prepensionamenti ai fini del recupero delle somme illegittimamente erogate nella contrattazione (vanno calcolati solo quelli di un anno o per più anni);

se le disposizioni si applicano agli enti che non hanno rispettato il patto e/o i vincoli alla spesa del personale per un solo anno;

se le progressioni orizzontali effettuate illegittimamente si possono considerare sanate o meno.

In linea con le indicazioni del documento va il contratto decentrato integrativo dei dipendenti di Roma.

Esso garantisce la invarianza delle risorse destinate alla contrattazione (anzi un aumento di circa 8 milioni provenienti dai risparmi del fondo del 2013), supera buona parte delle illegittimità contenute nella contrattazione precedente e garantisce una sostanziale invarianza del trattamento accessorio medio spostando risorse su quelle indennità che dovrebbero garantire un miglioramento dei servizi (quali il turno e soprattutto la produttività) (articolo Il Sole 24 Ore dell’11.08.2014).

Da: ptpl

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