Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Alle Regioni e agli Enti locali
Oggetto: circolare relativa alle modalità attuative dell’articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16
Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito, con modificazioni, nella legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 4 definisce “Misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”, individuando un percorso guidato per recuperare in via graduale le somme attribuite al di fuori dei vincoli economici e normativi prescritti per la contrattazione integrativa. La disposizione interviene a fronte di alcune criticità connesse all’applicazione delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali, in sede di contrattazione integrativa, nelle regioni e negli enti locali.
Residuano, tuttavia, numerose altre criticità, segnalate al Governo anche dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, che derivano principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale — in questo come in altri comparti di contrattazione collettiva — caratterizzata peraltro dall’assenza di rinnovi.
Vi sono state anche recenti verifiche amministrativo-contabili condotte dai servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno riguardato anche la corretta costituzione (corretta quantificazione) e l’utilizzo (erogazione delle indennità accessorie) del fondo per la contrattazione decentrata.
Per consentire il riordino e la semplificazione della complessiva disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi di amministrazione e fornire criteri per la corretta e uniforme attuazione di quanto previsto dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, il Governo intende proporre l’immediata costituzione, presso la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un comitato temporaneo composto dai rappresentanti delle competenti amministrazioni centrali, regionali e locali, con il compito di fornire indicazioni applicative, nei tempi più rapidi possibili, anche attraverso proposte di disposizioni normative o finalizzate alla redazione di direttive all’Aran, in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle regioni e degli enti locali.
Nelle more della definizione delle suddette indicazioni da parte del comitato, è rimessa agli organi di governo degli enti una prima valutazione delle modalità attuative dell’articolo 4 del citato decreto-legge, finalizzata ad assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi necessari e indispensabili, anche attraverso l’applicazione, in via temporanea e salvo recupero, delle clausole dei contratti integrativi vigenti, ritenuti indispensabili a tal fine.
Roma, 12 maggio 2014