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La Ricongiunzione

 

 

La Ricongiunzione


La ricongiunzione dei contributi è un istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

I lavoratori che hanno periodi di contribuzione accreditati in diverse gestioni previdenziali possono utilizzare la ricongiunzione per riunirli in un’unica gestione e conseguire un’unica prestazione pensionistica.

Regolata dalle leggi 29/79 e 45/1990 la ricongiunzione è un istituto (accanto al cumulo ed alla totalizzazione) che consente di valorizzare spezzoni di vita contributiva versati in diverse casse previdenziali.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

Caratteristica della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Si tratta però di un provvedimento che comporta solitamente degli oneri economici a carico del richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva complessiva e dell’importo del contributo che si intende trasferire da una gestione all’altra.

Ricongiunzione nel Fondo Pensioni Dipendenti – Ai sensi dell’articolo 1 della legge 29/79 è possibile ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni “alternative” quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, eccetera) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti).  Fino al 30 Giugno 2010 l’operazione era gratuita; dal 1° Luglio 2010, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 122/2010, l’istituto è diventato di regola oneroso.

La ricongiunzione in Fondi diversi dal Fpld – L’articolo 2 della legge 29/79 regola invece le ipotesi in cui la ricongiunzione sia effettuata verso fondi diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.  Ai sensi della predetta disposizione il lavoratore può ricongiungere nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (es. ex-INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, eccetera) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti) la contribuzione presente in tali gestioni e nel fondo lavoratori dipendenti.

Attraverso l’articolo 2 della citata legge è possibile ad esempio trasferire, per i dipendenti pubblici, i contributi maturati in diverse gestioni nella  gestione ex-Inpdap. L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Gli oneri – La procedura di ricongiunzione effettuata in base alla legge 29/79 prevede il pagamento, di regola, di un onere a carico del richiedente. Onere che è pari al 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative interessate. Il pagamento della richiamata somma può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza.

Lavoratori autonomi e parasubordinati – Come accennato la ricongiunzione consentita dalla legge 29/79 interessa anche i lavoratori autonomi; per tali lavoratori è tuttavia richiesto che possano far valere un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell’Ago oppure in due o piu’ gestioni previdenziali diverse dall’Ago. Si ricorda, peraltro, che i lavoratori autonomi hanno anche la facoltà di ricorrere al cumulo contributivo gratuito ai sensi dell’articolo 16 della legge 233/1990 ed ottenere una prestazione derivante dai contributi accreditati nel fondo lavoratori dipendenti e da quelli accreditati in qualità di lavoratori autonomi. I contributi presenti nella gestione separata non possono essere invece ricongiunti.

Professionisti – Esclusi in origine dalla legge 29/79 sono stati ammessi alla ricongiunzione solo nel 1990 con la legge 45/1990: anche i professionisti possono pertanto attivare la ricongiunzione sia in uscita dalle Casse, sia in entrata verso le Casse. In tali casi tuttavia i lavoratori dovranno sostenere interamente l’onere del provvedimento.

La domanda – La domanda di ricongiunzione va presentata dall’assicurato alla sede competente dell’istituto, ente, cassa, fondo o gestione previdenziale in cui si intente ricongiungere i diversi periodi contributivi. La facoltà di ricongiunzione normalmente può essere esercitato solo una volta; è ammessa una seconda possibilità di ricongiunzione soltanto se sono passati almeno 10 anni dalla prima richiesta, nonchè al momento del pensionamento solo nella stessa gestione in cui è stata effettuata la prima ricongiunzione.

Gli istituti alternativi – Come detto la ricongiunzione, di regola, è diventata onerosa per tutti i lavoratori a seguito della legge 122/2010. Per effetto dell’introduzione del cumulo contributivo previsto dalla legge 228/2012 e dall’allentamento dei criteri di accesso alla totalizzazione, qualora un provvedimento di ricongiunzione dovesse risultare molto elevato o la ricongiunzione non potesse essere attivata (ad esempio perchè il lavoratore vuole valorizzare i contributi nella gestione separata), risulta consigliabile vagliare una di queste due alternative.

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