Tullio de Padua – Ariano Irpino Informazioni & Risposte

Tullio de Padua – Ariano Irpino
DISEGNO DI LEGGE REPUBBLICA SEMPLICE

DISEGNO DI LEGGE
REPUBBLICA SEMPLICE
CAPO I – ORGANIZZAZIONE …………………………………………………………………………………………… 3
(Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato) …………………………………………………………. 3
(Definizioni di pubblica amministrazione) …………………………………………………………………………. 4
CAPO II – PERSONALE ………………………………………………………………………………………………….. 5
(Dirigenza) ………………………………………………………………………………………………………………………. 5
(Misure in materia di part-time e trattamento di quiescenza) …………………………………………….. 9
(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche) ….. 10
CAPO III – SEMPLIFICAZIONI ……………………………………………………………………………………….. 10
(Testi unici) ……………………………………………………………………………………………………………………. 10
(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) …….. 11
(Controlli amministrativi) ………………………………………………………………………………………………… 12
(Camere di commercio) …………………………………………………………………………………………………. 13
(Conferenza di servizi) …………………………………………………………………………………………………… 13
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza) ………………………………………………………………………………………………………………….. 14
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard) ………………………………….. 15

CAPO I – ORGANIZZAZIONE

Art.1
(Riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino degli uffici centrali e di quelli periferici dei ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) Con riferimento all’amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; definizione del numero massimo di uffici dirigenziali, in rapporto al numero di dipendenti e alla popolazione residente nei relativi territori; possibilità di gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l’eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui;
b) Con riferimento alla sola amministrazione centrale: riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei sottosegretari, con definizione delle relative risorse finanziarie da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti;
c) Con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, il rafforzamento dell’esercizio delle funzioni di coordinamento delle Prefetture-Ufficio Territoriale del Governo con sede nel capoluogo di regione, il conferimento di ulteriori compiti e attribuzioni di collaborazione interistituzionale, la semplificazione delle procedure amministrative di competenza anche mediante l’erogazione telematica dei servizi, l’individuazione di ambiti territoriali correlati all’esercizio delle funzioni sulla base di indicatori e coefficienti correlati all’estensione territoriale, alla popolazione residente, all’eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno migratorio;
d) Con riferimento alla rimanente amministrazione periferica: riarticolazione degli uffici periferici a livello regionale, con eventuale previsione di ambiti territoriali per l’erogazione dei servizi, anche in considerazione delle misure di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; accorpamento, ove possibile, degli uffici periferici di diverse amministrazioni e ridefinizione della loro dimensione e degli ambiti di operatività; obbligo di gestione unitaria di servizi strumentali, compresi tra i seguenti: affari generali e legali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art.2
(Definizioni di pubblica amministrazione)

1. Al fine dell’individuazione dell’ambito di applicazione di disposizioni normative, si intende per:
a) “amministrazioni statali”: i ministeri, le agenzie fiscali, le agenzie nazionali, le aziende e amministrazioni statali a ordinamento autonomo;
b) “amministrazioni nazionali”: le amministrazioni statali, nonché le autorità indipendenti, le commissioni di garanzia, gli enti pubblici non economici nazionali;
c) “amministrazioni territoriali”: le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o isolane, i loro consorzi o unioni, le agenzie regionali o locali, le aziende e amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti autonomi case popolari, gli enti pubblici non economici regionali o locali, le autorità portuali;
d) “amministrazioni di ricerca”: le università statali e gli enti pubblici nazionali di ricerca;
e) “amministrazioni pubbliche”: le amministrazioni nazionali, quelle territoriali e quelle di ricerca, nonché le scuole statali di ogni ordine e grado, le istituzioni educative pubbliche, gli ordini professionali;
f) “amministrazioni di rilievo pubblico”: le amministrazioni pubbliche nonché gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica che svolgono attività strumentali per conto di amministrazioni pubbliche o funzioni amministrative esternalizzate, le federazioni sportive, gli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie, i soggetti la cui attività è finanziata in modo maggioritario dalle amministrazioni pubbliche;
g) “soggetti privati con attività di rilievo pubblicistico”: le amministrazioni di rilievo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, i gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione pubblica che operano in regime di concorrenza, con esclusione di quelle quotate in mercati regolamentati, le scuole paritarie, le università non statali, i soggetti a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, i soggetti comunque tenuti al rispetto dei princìpi del procedimento amministrativo.
2. Le unioni, le associazioni e i consorzi a cui aderiscono esclusivamente amministrazioni rientranti in una delle definizioni di cui al comma 1 rientrano a loro volta nella relativa definizione.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è redatto un elenco per ciascuna delle definizioni di cui al comma 1. Gli elenchi sono aggiornati annualmente.
CAPO II – PERSONALE
Art.3
(Dirigenza)
1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) Con riferimento alla dimensione della dirigenza: definizione, per ciascuna amministrazione o tipo di amministrazione, del numero massimo di dirigenti in rapporto al numero complessivo di dipendenti; distinzione tra dirigenti, aventi compiti di gestione di risorse umane e finanziarie, ed esperti con specifiche professionalità; definizione del numero massimo di esperti in rapporto al numero dei dirigenti; divieto di conferire incarichi di studio ai dirigenti;
b) Con riferimento all’inquadramento dei dirigenti: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono tutti i dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni centrali, degli enti pubblici non economici e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eliminazione della distinzione in due fasce; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle amministrazioni non statali, ivi comprese le autorità indipendenti con possibilità di scambio tra dirigenti appartenenti a ruoli diversi; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica e della dirigenza medica;
c) Con riferimento alla gestione del ruolo unico: istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una Commissione per la dirigenza pubblica, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti siano selezionati con modalità tali da assicurarne l’indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresi la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché dell’effettiva adozione e dell’effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della mancata conferma degli incarichi; soppressione del Comitato dei garanti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e attribuzione delle sue funzioni alla suddetta Commissione; istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale
per ciascun dirigente del ruolo unico, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione di formati standard per la suddetta banca dati e per analoghe banche dati della dirigenza regionale e locale, in modo da assicurare l’interoperabilità e agevolare il conferimento di incarichi a dirigenti da parte di pubbliche amministrazioni diverse da quella di appartenenza; definizione dei limiti e criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti iscritti in altri ruoli dirigenziali;
d) Con riferimento all’accesso alla dirigenza per concorso: definizione di criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale; cadenza annuale del concorso unico per l’accesso alla dirigenza, per un numero di posti variabile, per i posti non coperti dal corso-concorso di cui alla lettera e); esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all’esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all’estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale ritorno alla qualifica di funzionario, in caso mancato superamento dell’esame di conferma;
e) Con riferimento all’accesso alla dirigenza per corso-concorso: definizione di criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale; cadenza annuale, per un numero fisso di posti del corso-concorso per l’accesso alla dirigenza; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione in relazione all’esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all’estero; successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;
f) Con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali, da adempiere presso la Scuola nazionale dell’amministrazione o presso istituzioni universitarie; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per la Scuola nazionale dell’amministrazione per almeno due giornate all’anno; conseguente riordino della Scuola nazionale di amministrazione, per adeguarne l’ordinamento alle funzioni attribuite, al carico di lavoro assegnato e alla metodologia didattica necessaria;
g) Con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità organizzativa e delle responsabilità organizzative e sulle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall’amministrazione e approvati dalla Commissione di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalla medesima Commissione; rilevanza delle attitudini e delle competenze del
singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche purché attinenti all’incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi di vertice e per gli incarichi dirigenziali generali, da parte della Commissione di cui alla lettera c), e successiva scelta non motivata da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli incarichi dirigenziali non generali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; mantenimento della possibilità di conferire una percentuale di incarichi dirigenziali generali e di incarichi dirigenziali non generali ai soggetti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza previa verifica della disponibilità di dirigenti di ruolo aventi le corrispondenti competenze;
h) Con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; durata degli incarichi conferiti dai ministri ai soggetti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non superiore alla scadenza del mandato del ministro che conferisce l’incarico; decadenza, alle dimissioni del Governo, degli incarichi conferiti dai ministri nei trenta giorni precedenti;
i) Con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione maturata ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità, con successivo licenziamento dopo un periodo definito; loro diritto all’aspettativa senza assegni per assumere incarichi in amministrazioni regionali, locali o indipendenti, ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;
j) Con riferimento alla valutazione dei risultati; semplificazione del processo di valutazione; rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; revisione delle fasce di merito; definizione dell’oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell’amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all’impatto finale degli interventi attivati; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei principi di merito, differenziazione, di semplificazione delle procedure, di misurabilità e di comparabilità degli indicatori di risultato, valutazione dei servizi e dei prodotti in base a standard di qualità oggettivi, autonomia dei valutatori, comparabilità tra amministrazioni omologhe;
k) Con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alla mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dipendenti operate;
limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi; definizione di ipotesi di esclusione della responsabilità erariale;
l) Con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione delle retribuzioni nell’ambito del ruolo unico, con definizione di limiti assoluti definiti in base a criteri oggettivi relativi alle caratteristiche dei singoli incarichi; definizione della retribuzione di posizione, comunque non inferiore al trenta per cento del totale, in relazione a criteri oggettivi in relazione all’incarico; definizione dell’incidenza della retribuzione di risultato, comunque non superiore al quindici per cento del totale, in relazione al tipo di incarico; suo collegamento sia a obiettivi fissati per l’intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; eliminazione della retribuzione di posizione fissa; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti; pubblicazione sul sito istituzionale dell’identità dei destinatari dei suddetti premi; unificazione dei fondi destinati all’erogazione del trattamento accessorio delle diverse amministrazioni;
m) Con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore della presente legge; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dall’entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l’esperienza acquisita;
n) Con riferimento alla dirigenza delle regioni: definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione: distinzione tra dirigenti ed esperti; accesso alla dirigenza di ruolo per concorso con contratto a tempo determinato e successivo esame per la conferma; conferimento degli incarichi dirigenziali con scelta tra un numero limitato di candidati selezionati in base ai requisiti e criteri predefiniti; incidenza della valutazione del rendimento sul conferimento degli incarichi; definizione di forme e modalità di coordinamento, anche tenuto conto della disciplina di settore, tra la disciplina relativa alla dirigenza regionale e quella relativa alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;
o) Con riferimento alla dirigenza degli enti locali: coordinamento con il processo di riordino istituzionale avviato con l’attuazione della legge n. 7 aprile 2014, n. 56; gestione associata nei comuni di minore dimensione, reclutamento unitario con riferimento territoriale provinciale o di area vasta; previsione del dirigente apicale dell’ente, con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa; obbligo per gli enti, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia, delle città metropolitane e delle province, di attingere al ruolo unico per l’affidamento della funzione di direzione apicale; previsione per i Comuni con meno di 5000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell’obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata; istituzione del ruolo unico della direzione apicale degli enti locali, con accesso mediante concorso o corso–concorso; inserimento in esso, in sede di prima applicazione, di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo saranno iscritti all’Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con possibilità per
gli stessi di optare in alternativa per il trasferimento in mobilità presso un ente locale, nonché di coloro che hanno svolto le funzioni di direttore generale di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel quinquennio antecedente alla dell’entrata in vigore del decreto legislativo e in possesso del diploma di laurea; definizione e disciplina degli obblighi di formazione permanente degli iscritti al ruolo; istituzione di una commissione paritetica, formata con il coinvolgimento dell’Associazione nazionale dei comuni italiani – ANCI e dell’Unione delle province italiane – UPI, per la tenuta del ruolo, la gestione delle procedure di accesso al ruolo e la preselezione dei candidati agli incarichi; definizione, per ciascun incarico di direzione apicale, dei requisiti necessari tenendo conto della complessità organizzativa e delle dimensioni demografiche dell’ente; incidenza della valutazione del rendimento sul conferimento degli incarichi stessi; loro conferimento mediante procedura con avviso pubblico, con preselezione da parte della suddetta commissione paritetica, di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti; disciplina dei dirigenti apicali privi di incarico analoga a quanto previsto per i dirigenti statali; proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati sono emanati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
Art.4
(Misure in materia di part-time e trattamento di quiescenza)
1. Nel quinquennio antecedente alla data di collocamento a riposo, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una prestazione lavorativa al cinquanta per cento è riconosciuta al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui la trasformazione comporti grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in considerazione delle mansioni e della posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, l’amministrazione può differire, con provvedimento motivato, la trasformazione del rapporto per un periodo non superiore a tre mesi.
2. All’atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio a tempo pieno nell’ultimo quinquennio.
3. Sono fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il presente articolo non si applica al personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica.
4. Le previsioni di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, considerati gli adeguamenti dell’età previsti dalla normativa vigente, si applicano fino al 2018 e sono estese ai lavoratori dipendenti ed autonomi.
5. Dopo il comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
“15-ter. La disposizione di cui alla lettera a) del comma 15-bis si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme di previdenza esclusive.”.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano fino al 31 dicembre 2018, fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art.5
(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell’orario di lavoro, per l’adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l’utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto, fissando obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono altresì a realizzare servizi di accreditamento di puericultrici, baby sitter e badanti specializzate per servizi continuativi e di emergenza, a garantire ai dipendenti voucher per servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a stipulare convenzioni con asili nido e a realizzare, anche attraverso accordi con altre pubbliche amministrazioni, strutture di supporto alla genitorialità, aperti duranti i periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono definiti indirizzi per l’attuazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle misure di cui ai commi 1 e 2.
11-quater. Le modalità e i tempi di applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, per quanto riguarda i flussi informativi riguardanti le Regioni, gli Enti e Aziende del SSN e gli enti locali, sono definite con intesa in Conferenza Unificata.”.
CAPO III – SEMPLIFICAZIONI
Art.6
(Testi unici)
1. Il Governo è delegato a emanare, entro i termini indicati negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, o, in assenza, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi di codificazione e semplificazione dei seguenti settori:
a) Società partecipate da pubbliche amministrazioni;
b) Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
c) Controlli amministrativi;
d) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Nell’attuazione del comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell’ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;
c) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa.
3. Per i decreti legislativi relativi alle materie di cui alle lettere b), c) e d), del comma 1, il Governo si attiene altresì ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 7, 8 e 9.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui ai commi precedenti sono emanati su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti i Ministri interessati, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di ciascun parere, i decreti legislativi e i regolamenti possono essere comunque emanati.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Viene conseguentemente adeguata anche la normativa di livello regolamentare.
Art.7
(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)
1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è emanato entro un anno dalla scadenza della delega di cui all’articolo 3, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all’articolo 6:
a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;
b) riconoscimento nei concorsi pubblici della professionalità acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni;
c) accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche; revisione delle modalità di espletamento degli stessi; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
d) progressiva unificazione dei ruoli dei dipendenti delle amministrazioni statali e per gli enti pubblici nazionali;
e) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni;
f) attribuzione all’Agenzia di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica per le politiche di gestione del personale o previa stipula di apposita convenzione;
g) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
h) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni differenziati in base agli effettivi fabbisogni;
i) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;
j) semplificazione delle procedure di autorizzazione delle assunzioni di personale, fermo restando il monitoraggio del rispetto dei vincoli finanziari sulle assunzioni stesse;
k) con riferimento alla contrattazione integrativa: incentivazione della concentrazione delle sedi, revisione del sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio, previsione della coincidenza tra l’anno di competenza del fondo per il trattamenti accessori e quello della sottoscrizione degli accordi, previsione che le progressioni economiche non possano avere effetti retroattivi oltre l’inizio dell’anno di approvazione delle graduatorie;
l) definizione dei limiti di applicazione della disciplina in materia di rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni al personale delle autorità indipendenti e degli organismi di regolazione e definizione di regole generali inerenti allo stato giuridico e al trattamento economico del suddetto personale.
Art.8
(Controlli amministrativi)
1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di controlli amministrativi è emanato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all’articolo 6:
a) previsione che gli uffici centrali di bilancio svolgano esclusivamente funzioni di verifica della regolarità contabile su tutti gli atti delle amministrazioni dello Stato;
b) esclusione del controllo successivo da parte della Corte dei conti per gli atti delle amministrazioni dello Stato di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), d), g) e h) della legge 14 gennaio del 1994, n. 20;
c) previsione di un termine non superiore a 10 giorni per le verifiche di regolarità contabile effettuate dagli uffici centrali di bilancio;
d) previsione di un termine non superiore a 15 giorni per il controllo preventivo della Corte dei conti;
e) codipendenza funzionale degli ispettori di finanza della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentirne l’utilizzo diretto da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione;
f) esclusione dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche;
g) in relazione ai controlli sulle regioni e sugli enti locali: con riferimento ai controlli esterni, semplificazione anche attraverso l’eliminazione di ogni forma di duplicazione nella richiesta di dati da parte di soggetti esterni; con riferimento ai controlli interni, definizione dei tipi di controlli nell’ambito dell’autonomia organizzativa degli enti; possibilità di impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione avverso la delibera della Sezione regionale.
Art.9
(Camere di commercio)
1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è emanato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all’articolo 6:
a) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali di competenza delle camere di commercio su base regionale;
b) riordino dei compiti e delle funzioni assegnati alle camere di commercio, limitando ed individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell’economia regionale, eliminando duplicazioni di funzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici e rafforzando le funzioni di supporto e di assistenza all’avvio e allo svolgimento delle attività economiche;
c) previsione di un piano di razionalizzazione delle aziende speciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali, mediante accorpamento a livello regionale e senza duplicazione di attività;
d) soppressione delle Unioni regionali e delle altre forme associative a livello regionale fra le camere di commercio di una medesima regione;
e) previsione di limitazioni alle partecipazioni societarie da parte delle camere di commercio in ambiti di attività riconducibili alle sole funzioni istituzionali e circoscritte alla fase di avvio e conseguimento di un’efficiente gestione con riferimento a quelle attività che possono essere svolte anche da soggetti privati; dismissione delle partecipazioni societarie non più coerenti con i criteri indicati;
f) razionalizzazione del patrimonio immobiliare delle camere di commercio e dismissione degli immobili non più ritenuti essenziali alle finalità istituzionali;
g) riordino della disciplina in materia di compensi agli organi delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, e determinazione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere;
h) previsione di poteri sostitutivi al fine di garantire la completa attuazione del processo di riforma, in caso di inadempienza delle Camere, mediante la nomina di commissari ad acta da parte del Ministro dello sviluppo economico.
Art.10
(Conferenza di servizi)
1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;
b) riduzione dei termini per la convocazione, per l’acquisizione degli atti di assenso previsti, per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;
c) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell’obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l’amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;
d) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;
e) ridefinizione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio di maggioranza per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie, e precisazione dei poteri dell’amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
f) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi per la composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;
g) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi.
2. Il decreto legislativo al comma 1 è emanato su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di ciascun parere, i decreti legislativi e i regolamenti possono essere comunque emanati.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Viene conseguentemente adeguata anche la normativa di livello regolamentare.
Art.11
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, nel rispetto della procedure e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 1, comma 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) precisazione dell’ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
b) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle pubbliche amministrazioni.
Art.12
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)
1. Il Governo promuove la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate alla realizzazione di obiettivi di semplificazione amministrativa e di proseguire l’attività per l’attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito tavolo interistituzionale.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l’Agenda per la semplificazione concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.
3. Le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.
4. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive.
5. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo sono rivolte ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimenti dall’estero.
6. Le amministrazioni statali adottano i moduli unificati e standardizzati di cui al comma 3 entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con gli accordi o le intese di cui al comma 4.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *