Tullio de Padua – Ariano Irpino Informazioni & Risposte

Tullio de Padua – Ariano Irpino
DL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CAPO I – PERSONALE ………………………………………………………………………………………………….. 3
(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni) …………………… 3
(Incarichi direttivi ai magistrati) ………………………………………………………………………………………… 3
(Semplificazione e flessibilità nel turn over) ……………………………………………………………………… 4
(Mobilità obbligatoria e volontaria) …………………………………………………………………………………… 6
(Assegnazione di nuove mansioni) ………………………………………………………………………………….. 7
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) ………………………………………………… 8
(Nomina dei dipendenti nelle società partecipate) …………………………………………………………… 8
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni) …………………………………………………… 9
(Incompatibilità dei magistrati) ……………………………………………………………………………… 9 (Divieto di cumulo di retribuzioni e riduzione delle consulenze nelle pubbliche amministrazioni) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 (articolo aggiunto) …………………………………………………………………………………………………………. 10
(Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria) …………………………………………….. 11 (Disposizioni sul personale dirigenziale delle regioni e degli enti locali) ………………………….. 11
CAPO II – ORGANIZZAZIONE ………………………………………………………………………………………… 12
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)  12
(Soppressione di enti e uffici) ……………………………………………………………………………………….. 13
(Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione) ……………………………………… 13
(Ridefinizione della missione dell’Associazione Formez PA) …………………………………………. 14
(Unificazione delle Scuole di formazione) ……………………………………………………………………… 15
(Componenti delle autorità indipendenti) ………………………………………………………………………. 16
(Personale e gestione delle autorità indipendenti) ………………………………………………………… 17
(Asili nido nelle caserme) …………………………………………………………………………………………….. 18
(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e città metropolitane) ………………….. 18
CAPO III – SEMPLIFICAZIONI ……………………………………………………………………………………. 20 (Documento unico di circolazione dei veicoli) ………………………………………………………………… 20
(Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese) ……….. 22
(Autotutela amministrativa) …………………………………………………………………………………………….. 23
(Innovazione nei servizi e nelle politiche pubbliche) ………………………………………………………… 23
(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia edilizia) …………. 23
(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica) …………………………………………………… 24
(Semplificazioni fiscali) ………………………………………………………………………………………………… 27
(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche) …. 29
(Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni statali) ………………. 30
(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti) ………………………… 30
(Divieto di transazioni della p.a. con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo) ……………………………. 32
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici) ……………………………………………….. 32
CAPO IV – ACCELERAZIONE DEI PROCESSI ………………………………………………………….. 32
(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici) ………………………………………………………………………………………………………….. 33
(Azione di accertamento e stabilità dell’azione amministrativa) …………………………………….. 33
(Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici) ……………….. 34
(Processo amministrativo digitale) ……………………………………………………………………………….. 34
(Misure per il contrasto all’abuso del processo e limite temporale di efficacia delle misure cautelari) ………………………………………………………………………………………………………………………. 34
CAPO I – PERSONALE
Art.1
(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)
1. Sono abrogati l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l’articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano titolari di funzioni direttive o semidirettive ovvero di incarichi di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, inclusi il personale delle autorità indipendenti, i professori universitari e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall’art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.2
(Incarichi direttivi ai magistrati)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine ottennale previsto dall’articolo 45 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza.
1-ter. In caso di ingiustificata inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il Comitato di Presidenza provvede alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve formulare una proposta.”.
2. La disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dagli artt. 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
4. Al secondo comma dell’art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole “del processo amministrativo”, sono aggiunti i seguenti periodi: “Contro i provvedimenti concernenti il conferimento o la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi, il controllo del giudice amministrativo ha per oggetto solo la legittimità formale e procedurale del provvedimento di nomina e la verifica che esso non sia manifestamente volto a perseguire finalità arbitrarie, diverse dal buon funzionamento degli uffici giudiziari. Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei predetti provvedimenti si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall’articolo 119 del codice del processo amministrativo. Nel caso di azione di ottemperanza il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l’ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell’articolo 114 del codice del processo amministrativo.”.
Art.3
(Semplificazione e flessibilità nel turn over)
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore.
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell’anno 2016, dell’80 per cento nell’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è abrogato l’articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente una monitoraggio sull’andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate eventuali misure correttive volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l’obbligo, per gli enti la cui incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di adottare graduali politiche di riduzione della predetta percentuale almeno entro il successivo quinquennio. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L’articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.
6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.
7. All’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole “Per il quinquennio 2010-2014” sono sostituite dalle seguenti “Per il quadriennio 2010-2013”.
8. All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) è abrogato il comma 9;
b) al comma 14 è soppresso l’ultimo periodo.
9. E’ abrogato l’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
10. All’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.”;
b) al terzo periodo, dopo le parole: “all’avvio delle procedure concorsuali” sono inserite le seguenti: “e alle relative assunzioni”.
Art.4
(Mobilità obbligatoria e volontaria)
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza. In via sperimentale ed in attesa dell’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, i trasferimenti tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali sono disposti dall’amministrazione di appartenenza entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso.
2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito nei cinque anni successivi alla prima assegnazione e a ciascun trasferimento che abbia comportato uno spostamento superiore a cinque chilometri. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o in altra, previo accordo tra le amministrazioni interessate, nell’ambito dell’unità produttiva di cui al presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, con la conferenza unificata, possono essere disposte misure volte ad
agevolare i processi di mobilità volontaria e quelli di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Nel caso in cui sia necessario un trasferimento di risorse, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma.”.
3. E’ abrogato l’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
4. Il decreto di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.
5. (in corso di redazione da parte del Mef)
Art.5
(Assegnazione di nuove mansioni)
1. All’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.”
b) alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: “Entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33, comma 8 il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in via subordinata, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33 comma 8.”.
c) il comma 6 è così sostituito “6. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all’articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell’articolo 23-bis il termine di cui all’articolo 33 comma 8 resta sospeso e l’onere retributivo è a carico dall’amministrazione o dell’ente che utilizza il dipendente.”.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568-ter è inserito il seguente:
“567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall’avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all’amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.”.
Art.6
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)
1. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza,” sono così sostituite “già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.”;
b) le parole “che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.” sono sostituite dalle seguenti: “Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo.”.
Art.7
(Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)
1. All’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole da: “di cui due dipendenti” a: “società a partecipazione indiretta.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui due scelti d’intesa tra l’amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero scelti d’intesa tra l’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta.”;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all’amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza.”;
3) il quinto periodo è soppresso;
b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, è assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d’intesa tra l’amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d’intesa tra l’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta.”;
2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Si applica quanto previsto al terzo periodo del comma 4.”;
3) il sesto periodo è soppresso.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.8
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)
1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all’unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi del comma 1 tra le associazioni sindacali.
Art.9
(Incompatibilità dei magistrati)
1. All’articolo 1 comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “compresi quelli di titolarità dell’ufficio di gabinetto” sono sostituite dalle seguenti: “compresi quelli di titolarità di uffici di diretta collaborazione,”;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “E’ escluso il ricorso all’istituto dell’aspettativa.”.
2. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi e contabili sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati in servizio presso l’ufficio.
(soluzione alternativa:)
1. A decorrere dal 1° luglio 2014, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità di uffici di diretta collaborazione.
2. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi e contabili sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati in servizio presso l’ufficio.
Art.10
(Divieto di cumulo di retribuzioni e riduzione delle consulenze nelle pubbliche amministrazioni)
(articolo aggiunto)
1. All’articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: “, a titolo” fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: “altra retribuzione o indennità per l’incarico ricoperto, fatto salvo il rimborso delle spese.”.
2. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2014, al 70 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 65 per cento dell’anno 2014”.
Art.11
(Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)
1. L’Avvocatura generale dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Al primo comma dell’articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo il punto 1 è aggiunto il seguente punto: “1bis) ad approvare il regolamento per l’organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese e delle entrate dell’Avvocatura dello Stato nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con un unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
3. L’incarico di Avvocato generale dello Stato è attribuito a un avvocato dello Stato alla IV classe, con anzianità idonea ed esperienze, anche esterne all’Avvocatura dello Stato, che dimostrino la capacità istituzionale, professionale, rappresentativa e relazionale, atta a consentire all’Avvocatura dello Stato il più efficiente espletamento delle sue funzioni. L’Avvocato generale dello Stato è scelto tra gli avvocati dello Stato, di cui al primo periodo, in servizio presso l’Avvocatura generale da almeno cinque anni negli ultimi otto, ovvero quindici anni complessivamente.
4. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli incarichi di Avvocato generale Aggiunto e Vice Avvocato generale e, escluso il requisito dell’appartenenza alla IV classe, nonché il secondo periodo del medesimo comma 4, di Avvocato distrettuale.
5. Sono abrogati il comma 457 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell’art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L’abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti non sono corrisposti compensi professionali.
Art.12
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)
1. L’articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
2. L’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.”
Art.13 (Disposizioni sul personale dirigenziale delle regioni e degli enti locali)
1. All’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell’articolo è sostituito dal seguente: “1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. La selezione è condotta sulla base della previa definizione del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche dell’Ente. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, un’adeguata esperienza professionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell’amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell’organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”
3. L’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.
4. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel dieci per cento.
(opzione alternativa per il comma 1:)
Il comma 6 quater dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così modificato:
a) Al primo periodo, le parole “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento”;
b) Il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
CAPO II – ORGANIZZAZIONE
Art.14
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)
1. 1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall’abilitazione all’inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.
2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all’attività delle amministrazioni pubbliche, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché quelle acquisite ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l’accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell’economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 comunicano al le informazioni relative. L’acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L’elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all’obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e sul quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.
Art.15
(Soppressione di enti e uffici)
1. All’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da: “presieduto” fino a “Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente del predetto Tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione”.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale. Resta ferma la sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono presentati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
3. All’articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è abrogato;
b) al quinto comma, le parole: “, oltre una sezione staccata,” sono soppresse.
4. E’ soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
Art.16
(Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione)
1. Il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è nominato Commissario straordinario dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il Commissario può nominare un vice-commissario, il cui compenso, a carico del bilancio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Entro il 31 dicembre 2014, il Commissario straordinario presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che contempla: a) l’attribuzione delle funzioni di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi comprese quelle inerenti alle banche dati sui contratti pubblici, nonché dei poteri sanzionatori all’Autorità nazionale anticorruzione; b) il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera a), all’Autorità nazionale anticorruzione; c) l’attribuzione delle funzioni relative all’attività consultiva e di precontenzioso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti, a decorrere dal 1° luglio 2014; e) riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.
2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio dei ministri. All’atto dell’approvazione il piano acquista efficacia e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è soppressa. 3. Al fine di concentrare l’attività dell’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dlela legge di conversione del presente decreto le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 2988, n. 400, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 1 in materia di misurazione e valutazione della performance , in base alle seguenti norme generali regolatrici della materia: a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche; b) revisione degli ambiti, dei soggetti e delle fasi relative al ciclo della performance; c) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria; d) raccordo con il sistema dei controlli interni; e) validazione esterna dei sistemi e risultati; f) Adeguamento dell’organizzazione e delle funzioni degli organismi indipendenti di valutazione. 5. Il comma 7 dell’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è abrogato. 6. All’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è abrogato; b) al comma 5, secondo periodo, le parole: “sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2,” sono soppresse. 6. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance. 7. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 1 del decreto del presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 305 è soppresso. 8. Al fine di chiarire la titolarità delle attribuzioni in materia di prevenzione della corruzione, le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono trasferite all’Autorità nazionale anticorruzione.
Art.17
(Ridefinizione della missione dell’Associazione Formez PA)
1. Al fine di supportare le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e di corrispondere alle politiche europee in materia di riforma amministrativa e di formazione, contribuendo nel contempo al contenimento della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone l’assemblea dell’Associazione Formez PA la nomina di un Commissario straordinario. Il commissario, entro il 30 settembre 2014, propone all’assemblea modifiche statutarie dell’Associazione, volte a concentrare l’attività dell’Associazione stessa sulle finalità di
sviluppo, riforma amministrativa, attuazione dei programmi europei di sviluppo e connesse esigenze di formazione. Le modifiche statutarie sono approvate previo parere vincolante del Dipartimento della funzione pubblica. Il Commissario propone altresì le modifiche al piano triennale, coerenti con le suddette modifiche statutarie, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, che consentano una riduzione dei costi di gestione non inferiore al dieci per cento. Nelle more della predisposizione delle modifiche dello statuto dell’Associazione, il Commissario gestisce le attività del Formez PA. A far data dalla nomina del Commissario straordinario, decadono gli organi dell’Associazione Formez PA attualmente in carica, salvo l’assemblea e il collegio dei revisori.
Art.18
(Unificazione delle Scuole di formazione)
1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, l’Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell’amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell’amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati con il regolamento di cui al comma 2. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all’attività di formazione sono attribuite, nella misura dell’ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell’amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all’entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.
2. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: “dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica,” sono soppresse;
2) dopo le parole: “dell’università e della ricerca,” sono inserite le seguenti: “uno nominato dal Ministro dell’interno, uno nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno nominato dal Ministro degli Affari esteri e da non più di cinque rappresentanti nominati da ulteriori ministri, competenti per le rispettive aree di attività.”.
3. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell’amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:
1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l’Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell’amministrazione e agli stessi sono applicato lo stato giuridico e il trattamento economico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari, con pari anzianità.
5. Il personale non docente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l’inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell’amministrazione di destinazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo.
Art.19
(Componenti delle autorità indipendenti)
1. I componenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall’incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a quattro anni.
2. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l’articolo 29, è inserito il seguente: “Art. 29-bis. – 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della Commissione nazionale per le società e la borsa, nei quattro anni successivi alla cessazione dell’incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli.”.
3. All’articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: “i componenti” sono inserite le seguenti: “e i dirigenti a tempo indeterminato”.
Art.20
(Personale e gestione delle autorità indipendenti)
1. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale anticorruzione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l’imparzialità delle procedure. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula della convenzione o in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni.
2. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1, con l’esclusione dell’Autorità di regolazione dei trasporti, provvedono, nell’ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.
3. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
4. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno tre organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall’applicazione del presente comma devono derivare, entro l’anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli organismi nell’anno 2013. Le disposizioni del presente comma si applicano all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla Commissione nazionale per le società e la borsa, al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità nazionale anticorruzione in quanto compatibili con le esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza.
5. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole “e successive modificazioni,” sono aggiunte le seguenti: “ nonché le autorità indipendenti,”;
b) all’articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: “le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,” sono aggiunte le seguenti: “ nonché le autorità indipendenti,”.
6. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio, individua uno o più edifici contigui da adibire a sede comune dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro il 30 giugno 2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici nei predetti edifici. Analogamente si procede in ordine alla sede comune dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità nazionale anticorruzione.
7. L’articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.
8. A decorrere dal 1° ottobre 2014, la sede dell’autorità di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è individuata ai sensi del comma 6. A decorrere dalla medesima data, il comma 1, secondo periodo, dell’articolo 37 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è soppresso.
9. All’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, l’articolo 14, comma 2, è abrogato.
Art.21
(Asili nido nelle caserme dismesse)
1. All’articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato per l’importo di 30 milioni di euro per l’anno 2014. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dall’anno 2015, la dotazione del Fondo è definita ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
b) al comma 3, dopo la parola “accessibili”, le parole: “anche da minori che non siano figli di dipendenti dell’amministrazione della difesa” sono sostituite dalle seguenti: “prioritariamente da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali.”.
Art.22
(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e città metropolitane)
1. All’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, all’ultimo periodo le parole “il consiglio metropolitano” sono sostituite con le seguenti: “la conferenza metropolitana”;
b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, dopo le parole: “Provincia di Milano” sono inserite le seguenti: “e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza”.
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle
partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.”;
3) l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: “Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza”;
c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:
“49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l’appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all’apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l’accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L’eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi”.
d) al comma 79, le parole “l’elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta” sono sostituite dalle seguenti “l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge”;
e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
f) il comma 82, è sostituito con il seguente: “82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78”. Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole “, secondo le modalità previste dal comma 82”;
g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo “Gli eventuali incarichi commissariali successivi all’entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito”.
CAPO III – SEMPLIFICAZIONI
Art.23 (Documento unico di circolazione dei veicoli)
1. Nell’intento di una graduale semplificazione delle procedure e di una conseguenziale riduzione degli oneri a carico dell’utenza, a decorrere dalla entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi anche dei soggetti presso i quali è attivo lo sportello telematico dell’automobilista di cui al decreto del Presidente della repubblica 20 settembre 2000, n. 358, rilascia la carta di circolazione nella quale sono annotati, conformemente alle disposizioni comunitarie in materia, anche i dati relativi alla proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. I soggetti competenti provvedono alla archiviazione in formato elettronico della relativa documentazione all’interno dell’archivio unico istituito ai sensi della presente legge presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nelle more dell’attuazione di quanto disposto dal comma 6, gli uffici del pubblico registro automobilistico, attraverso apposite procedure applicative predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedono, in via telematica, ad effettuare le verifiche inerenti la registrazione della proprietà dei veicoli di cui al comma 1.
3. Le funzioni di vigilanza e controllo dell’attività svolta dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge del 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla attuazione delle disposizioni contenute nel comma 1, nonché al necessario adeguamento delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nell’articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, nel decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514 e nell’articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre2013, n. 147.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nell’ambito della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, le tariffe relative alle operazioni di cui al comma 1, nonché i corrispettivi relativi agli adempimenti di cui al comma 2 svolti dagli uffici del pubblico registro automobilistico, in modo da garantire evidenti risparmi per l’utenza.
6. A decorrere dal 1° luglio 2017 è abrogato l’articolo 2683, n. 3, del codice civile. Dalla medesima data il pubblico registro automobilistico, di cui al Regio decreto legge del 15 marzo 1927, n. 446, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e al Regio decreto 29 Luglio 1927, n. 1814 e successive modificazioni, è soppresso. Entro il 31 dicembre 2016, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. Nell’archivio unico sono annotati i dati di proprietà e i provvedimenti che dispongono il fermo amministrativo nonché i provvedimenti di accertamento della perdita di possesso degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. I dati di proprietà e i provvedimenti concernenti il fermo amministrativo sono altresì annotati sulla carta di circolazione.
7. Entro il 30 giugno 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante procedure di mobilità, in relazione al fabbisogno derivante dall’assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo. Il personale trasferito è inquadrato nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il decreto di cui al presente comma. Conseguentemente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adegua la propria dotazione organica. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si procede ad una riorganizzazione dell’Automobil Club d’Italia anche a tutela dei livelli occupazionali. Agli oneri derivanti dall’attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle tariffe rideterminate ai sensi del comma 5.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire l’imposta regionale di immatricolazione dei veicoli. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti gli importi dell’imposta in funzione del tipo, della categoria, del livello di emissioni inquinanti e della potenza dei veicoli.
9. L’immatricolazione dei veicoli è eseguita, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, su tutto il territorio nazionale. Il gettito dell’imposta di cui al comma 8 è destinato alla Regione o Provincia autonoma ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.
10. L’imposta regionale di immatricolazione, determinata secondo le modalità di cui al comma 8, può essere aumentata fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di immatricolazione.
11. Le Regioni e le Province autonome disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell’imposta regionale di immatricolazione e i relativi controlli. Tali attività, se non gestite direttamente, sono affidate ad un ente concessionario il quale riversa, alla tesoreria della regione o della provincia autonoma, titolare del tributo, le somme riscosse.
12. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano, entro dieci giorni dalla data di esecutività, l’istituzione o la modifica delle misure dell’imposta al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all’ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L’eventuale aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati a decorrere dalla predetta data di esecutività e, qualora esso sia disposto con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la comunicazione, opera dalla data della comunicazione stessa.
13. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempre che non siano adatti al trasporto di cose, l’imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull’imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 8, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.
14. Le richieste di immatricolazione respinte dagli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono soggette, nel caso di ripresentazione, alla disciplina relativa all’imposta regionale vigente.
15. L’art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 è abrogato.
16. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i commi 2 e 3 sono abrogati.
17. L’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.
18. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 15 e 17, fatte salve le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 16, le Regioni rideterminano gli importi annuali delle tasse automobilistiche, così come determinati a norma dell’articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992, incrementandoli, per il solo 2015, sulla base di criteri di progressività connessi alla potenza del veicolo ed alle emissioni inquinanti degli stessi.
Art.24
(Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese)
1. L’importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del 50%.
(Oppure:)
1. All’articolo 18 della legge 29 dicembre 1998, n. 580, la lettera a) del comma 1 e i commi da 4 a 10 sono abrogati.
Art.25
(Autotutela amministrativa)
1. Alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, comma 3, al secondo periodo, dopo le parole “degli articoli 21-quinquies e 21 nonies” sono aggiunte le seguenti “nei casi di cui al comma 4”;
b) all’articolo 21-quinquies, al comma 1, dopo le parole “situazione di fatto” sono aggiunte le seguenti: “non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento”;
c) all’articolo 21-nonies, al primo comma:
1. al primo periodo, dopo le parole: “articolo 21-octies,” sono inserite le seguenti: “, esclusi i casi di cui all’articolo 21-octies, secondo comma,”
2. al primo periodo, dopo le parole “entro un termine ragionevole” sono inserite le seguenti: “, comunque non superiore a due anni dal momento di produzione degli effetti per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,”.
Art.26
(Innovazione nei servizi e nelle politiche pubbliche)
1. Al fine di favorire sperimentazioni finalizzate a introdurre significative innovazioni nell’erogazione dei servizi e nelle politiche pubbliche, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri sono approvati progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che possono comportare o consistere nell’applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono definite le modalità di presentazione, selezione e monitoraggio dei progetti di sperimentazione.
Art.27
(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia edilizia)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20 (R), il comma 7 è sostituito dal seguente: «7.(L). I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;
b) all’articolo 25 (L), comma 5 ter le parole “ le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis e” sono soppresse.
2. Fatta salva la disciplina regionale più favorevole, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, ai sensi della normativa statale e regionale, che siano conformi alle prescrizioni
urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate, dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l’accertamento delle varianti in corso d’opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non dà luogo alla sospensione dei lavori prevista dall’articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
Art.28
(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3 (L), comma 2, le parole “dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
b) dopo l’articolo 3 (L) è inserito il seguente:
“Art. 3-bis. 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:
a) interventi “di carattere primario” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;
2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi “di carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a. 3);
c) interventi “minori” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche
elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.”;
c) l’articolo 65 (R) è sostituito dal seguente: “Art. 65 (L) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6)
1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell’opera, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia del progetto e della relazione di cui al comma 3.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
9. Per gli interventi di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettera b), numero 1, le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.”;
d) all’articolo 67:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente “1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha centoventi giorni di tempo per depositare il collaudo.”;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lett. a), ne trasmette copia all’Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.”;
4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Per gli interventi di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettera b), numero 1, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”;
e) all’articolo 90 (L):
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. E’ consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.”.
2) il comma 2 è soppresso;
f) l’articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:
“Art. 93 (L) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103.”;
g) all’articolo 94:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di “carattere primario”, di cui all’art. 3-bis, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.”;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1.bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all’art. 3-bis, comma 1 lettera a), numero 4.
1.ter Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.”;
h) l’articolo 104 è sostituito dal seguente:
“Art. 104 (L) Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell’ultimo titolo abilitativo rilasciato; sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l’entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell’espletamento della gara, prima dell’entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche;
3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.
4. L’Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.
5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l’Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell’annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.
6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.
7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.”.
2. Le linee guida di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b) sono adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art.29
(Semplificazioni fiscali) (Responsabilità fiscale solidale dell’appaltatore:) 1. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
(Soppressione del visto di conformità:) 2. All’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, il numero 7) è soppresso.
(adempimenti formali in materia fiscale) 3. All’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le delibere di variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce.” 3. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l’importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L’importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322». 4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell’articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette. 5. Al comma 6 dell’articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, le parole “e quelle da questi ultimi ricevute” sono soppresse; b) nel secondo periodo, le parole “e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità” sono soppresse; c) nel terzo periodo, le parole “ed al secondo” sono soppresse. 6. All’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta per il valore aggiunto” sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sesto periodo, le parole “non superiore a lire 10 milioni” sono sostituite da “non superiore a 15 mila euro”; b) al comma 7, lettera a), la parola “cinque” è sostituita da “tre”; c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole “10 per cento” sono sostituite da “20 per cento” e le parole “cento milioni di lire” sono sostituite da “50 mila euro”; d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole “5 per cento” con “10 per cento”, le parole “cento milioni di lire” con “50 mila euro” e le parole “un miliardo di lire” con “500 mila euro”; e) al comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole “1 per cento” con “2 per cento”, le parole “cento milioni di lire” con “50 mila euro” e le parole “un miliardo di lire” con “500 mila euro”; f) al comma 8, le parole “il 100 per cento” sono sostituite da “il 150 per cento.
7. All’articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567 “Regolamento di attuazione dell’art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l’istituzione del conto fiscale” sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo le parole “dieci per cento” sono sostituite da “venti per cento” e al secondo periodo le parole “dieci per cento” sono sostituite da “venti per cento”. b) dopo il comma 2, inserire il seguente “3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all’anno di cui all’articolo 38-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 8. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell’eccedenza detraibile ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma 9”.
(Dichiarazione di successione e rimborso di crediti d’imposta e interessi in conto fiscale) 9. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 28, comma 7, le parole «a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro settantacinquemila»; b) all’articolo 30, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) del comma 1 possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica». 10. All’articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso ovvero entro venti giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell’ufficio competente e contestualmente all’erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;». 11. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1º gennaio 2014.
Art.30
(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)
1. All’articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.”.
Art.31
(Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni statali)
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l’articolo 17 è inserito il seguente: “Art. 17-bis. (silenzio- assenso tra amministrazioni statali). – 1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di diverse amministrazioni statali, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l’amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie, il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare la proroga di quindici giorni del predetto termine.
2. Le richieste di modifica dell’amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta sono formulate in modo puntuale e sono recepite nel testo dall’amministrazione proponente nei trenta giorni successivi. Il Presidente del Consiglio decide sulle modifiche da apportare in caso di mancato accordo tra le amministrazioni.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato il parere richiesto, l’assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito.”.
4.
Art.32
(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera f-bis), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, se determinano l’erogazione di somme di importo complessivo superiore a 10.000 euro a favore dello stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario;”; b) alla lettera f-ter), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, se determinano l’erogazione di somme di importo complessivo superiore a 10.000 euro a favore dello stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario;”.
2. All’articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.”. 3. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 2, le parole “Ogni sei mesi” sono sostituite dalla parola “annualmente” e le parole “nel semestre” sono sostituite dalle parole “nell’anno”; 2) il comma 6 è sostituito dal seguente:“6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno.”; 3) al comma 12 è aggiunto il seguente periodo: “Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”; b) all’articolo 6, comma 4, le parole da: “In presenza” fino a: “delle norme” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi”. 4. All’articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;»; b) al comma 7, dopo la parola “liste”, sono aggiunte le seguenti parole: “per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.”.
5. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l’effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l’effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.”
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Gli Uffici di controllo si pronunciano nei termini di cui all’articolo 8. La Corte dei conti si pronuncia nei termini di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.”.
Art.33
(Divieto di transazioni della p.a. con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo) 1. È vietata ogni transazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, aventi sede in Stati che non permettono l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo. 2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Art.34
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici)
1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l’offerta tecnica e l’offerta economica prodotta dal concorrente prima dell’accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.
2. L’accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all’esito dell’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.
3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l’esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l’escussione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l’esecuzione dell’accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria..
4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.
CAPO IV – ACCELERAZIONE DEI PROCESSI
Art.35
(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)
1. All’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale e sanabile delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».
2. All’articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis,
è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente all’entrata in vigore del presente articolo.
Art.36
(Azione di accertamento e stabilità dell’azione amministrativa)
1. All’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo l’articolo 30, è inserito il seguente:
“Art. 30‐bis. (Azione di accertamento)
1. Chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza di un rapporto giuridico contestato con l’adozione delle consequenziali pronunce dichiarative.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 6‐ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di cui al comma 1 può essere proposta anche da chi ha presentato una segnalazione certificata di inizio di attività o una denuncia di inizio di attività per ottenere l’accertamento dell’esistenza delle condizioni cui la legge ne subordina l’utilizzo, nonché da chi ha presentato un’istanza all’Amministrazione, per ottenere l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso.
3. Ad eccezione dell’azione di nullità, l’accertamento non può comunque essere chiesto, salvo quanto disposto dall’articolo 30, comma 3, quando il ricorrente può o avrebbe potuto far valere i propri diritti o interessi mediante l’azione di annullamento o di condanna al rilascio di un provvedimento; l’accertamento non può altresì essere chiesto con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.”.
Art.37
(Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)
1. All’articolo 120 dell’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.”;
b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8‐bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell’articolo 119, ne subordina l’efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell’ordinanza che concede la misura cautelare. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 119”;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall’udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva all’entrata in vigore del presente articolo.
Art.38
(Processo amministrativo digitale)
1. A decorrere dal 30 giugno 2015, il comma 2-bis dell’articolo 136 dell’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente: “Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.39
(Misure per il contrasto all’abuso del processo)
1. All’articolo 26 dell’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste”;
b) al comma 2, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino al 1% del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.”.

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